Art. 18. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione ha funzioni di indirizzo strategico, di programmazione finanziaria e del personale, nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'. Esercita ogni altra funzione che gli sia devoluta dal presente statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente. 2. Spetta al consiglio di amministrazione, in particolare: a) deliberare l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, strutture e Dipartimenti, su proposta o previo parere del senato accademico; b) approvare: a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e i regolamenti inerenti all'attivita' economico-finanziaria dell'Ateneo, sentito il senato accademico; il bilancio di previsione e il conto consuntivo, nonche' il piano strategico, i piani di sviluppo, anche edilizio, dell'Ateneo, ivi compreso il documento di programmazione triennale; la proposta, da parte del Dipartimento, di chiamata dei professori e dei ricercatori; la proposta, da parte del rettore, di attribuzione di insegnamenti a contratto a favore di docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama; c) formulare proposte ed esprimere parere in ordine all'approvazione dello statuto, del codice etico e relative modificazioni e integrazioni; d) esprimere parere sul regolamento generale di Ateneo, sul regolamento didattico di Ateneo, sui regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti e su ogni altro regolamento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del presente Statuto; e) conferire e revocare l'incarico di direttore generale, su proposta del rettore, sentito il senato accademico; f) determinare: l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti e studentesse; il trattamento economico del direttore generale; l'ammontare delle indennita' di carica e di funzioni; g) designare i componenti del nucleo di valutazione ad eccezione del rappresentante degli studenti e studentesse, previo parere del senato accademico; h) autorizzare la stipula di convenzioni e contratti ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; i) esercitare la competenza disciplinare, in conformita' con il parere vincolante del collegio di disciplina, nei confronti di professori e ricercatori ai sensi delle vigenti disposizioni. 3. Il consiglio di amministrazione e' composto da undici membri: a) il rettore, che lo presiede; b) tre membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; c) quattro membri appartenenti al personale docente di ruolo dell'Ateneo; d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo; e) due rappresentanti elettivi degli studenti. 4. I componenti del consiglio di amministrazione, esclusi il rettore e i rappresentanti degli studenti e studentesse, sono individuati tra personalita' italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con debita attenzione alla qualificazione scientifico-culturale. Il senato accademico ne definisce, in conformita' con le norme di Legge, i requisiti di nomina e a questi assicura pubblicita' mediante apposito avviso pubblico. 5. Le candidature pervenute ai fini della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione sono valutate da un Comitato dei garanti, composto dal coordinatore del nucleo di valutazione, dal presidente del collegio dei revisori e da un membro designato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti. 6. Il comitato formula un giudizio di idoneita' delle candidature rispetto ai requisiti di nomina e seleziona un numero di candidati almeno doppio rispetto a quello dei componenti da designare, pena la riapertura dei termini di presentazione delle candidature. 7. La scelta dei candidati, qualificati idonei, viene operata: a) dal rettore, dietro parere del senato accademico, nel caso dei tre membri non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo; b) dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, relativamente a due membri appartenenti al personale docente e al rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo; c) su proposta del rettore e approvazione del senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, relativamente ai restanti due membri appartenenti al personale docente di ruolo dell'Ateneo. La designazione dei quattro membri appartenenti al corpo docente di ruolo dell'Ateneo deve, ove possibile, tener conto delle sue diverse componenti. 8. Partecipano senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione il pro-rettore vicario e il direttore generale. I componenti il collegio dei revisori dei conti possono assistere alle sedute. 9. In caso di decadenza o di dimissioni di uno o piu' componenti, sono tempestivamente avviate le procedure per la loro sostituzione. Nelle more, il consiglio resta validamente costituito. La durata dei sostituti e' pari a quella della consiliatura in carica. 10. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni a decorrere dal 1° gennaio successivo alle elezioni. Il mandato puo' essere rinnovato una sola volta. Il mandato dei rappresentanti degli studenti e studentesse ha durata biennale. 11. In caso di assenza del rettore, il consiglio di amministrazione e' presieduto da un membro del consiglio designato dal rettore stesso. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal direttore generale, o in caso di suo impedimento, da un funzionario da lui designato, con l'assistenza tecnica di un funzionario dell'amministrazione. 12. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente, nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento generale universitario e si riunisce, ordinariamente, almeno ogni bimestre e, in via straordinaria, qualora ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da inserire all'ordine del giorno, almeno un terzo dei componenti. 13. Per la validita' delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si applicano le vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Ai fini della valida costituzione del consiglio di amministrazione e del senato accademico deve essere presente almeno la maggioranza assoluta dei componenti.