(Statuto-art. 19)
                              Art. 19. 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori dei conti e'  l'organo  di  controllo
interno sulla regolarita' della gestione amministrativa,  finanziaria
e contabile dell'Ateneo. 
    2. I compiti e le modalita' di organizzazione e di  funzionamento
sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la
contabilita'. 
    3. Il  collegio  dei  revisori  dei  conti  e'  composto  da  tre
componenti effettivi e  due  supplenti,  secondo  quanto  di  seguito
indicato: 
      a) un componente effettivo, con funzioni di presidente,  scelto
tra i magistrati amministrativi e  contabili  e  gli  avvocati  dello
Stato, designato dal senato accademico; 
      b) un  componente  effettivo  e  uno  supplente  designati  dal
Ministero dell'economia e delle finanze; 
      c) un  componente  effettivo  e  uno  supplente  designati  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
    4. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati
con decreto del rettore. L'incarico e' di tre anni ed e'  rinnovabile
una sola volta. I revisori  non  possono  appartenere  ai  ruoli  del
personale dipendente dell'Ateneo  e  almeno  due  di  essi,  tra  gli
effettivi, devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.