(Statuto-art. 2)
                               Art. 2. 
                Liberta' di ricerca e di insegnamento 
 
    1. L'Universita' garantisce  liberta'  di  ricerca;  assicura  la
promozione e lo svolgimento delle attivita'  scientifiche  anche  con
propri   specifici   finanziamenti,   favorendo   la   collaborazione
interdisciplinare e interdipartimentale e la stretta connessione  con
l'attivita' didattica; tutela l'autonomia  individuale  nella  scelta
dei temi e dei metodi di ricerca;  favorisce  inoltre  l'accesso  del
singolo studioso  e  delle  strutture  di  ricerca  ai  finanziamenti
esterni e all'utilizzazione di attrezzature e servizi e la diffusione
dei risultati nel rispetto delle esigenze di tutti. 
    2. L'Universita' garantisce liberta' di insegnamento  ai  singoli
docenti. 
    3. Il personale docente e' tenuto ad adempiere, nel rispetto  dei
valori  etici,  con  regolarita'  e  assiduita'  ai  propri   compiti
istituzionali, a quelli che gli vengono di volta in  volta  conferiti
con  specifiche  delibere  degli   organi   competenti,   nonche'   a
partecipare regolarmente agli organi collegiali  e  alle  commissioni
previste dallo statuto e istituite dagli  organi  e  dalle  strutture
didattiche e scientifiche dell'Ateneo.