Art. 20. Nucleo di valutazione 1. Il nucleo di valutazione svolge funzioni di valutazione e controllo della qualita' e dell'efficacia dell'offerta didattica e dell'attivita' di ricerca in conformita' alle norme dell'ordinamento universitario, verifica la congruita' del curriculum scientifico o professionale dei docenti a contratto di cui all'art. 23, comma 1, legge n. 240/2010. Accerta la qualita', l'efficienza e l'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio e dei servizi di supporto. Al nucleo di valutazione sono altresi' attribuite tutte le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'Universita', in piena autonomia e con modalita' organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale. 2. Nell'esercizio delle sue funzioni il nucleo di valutazione collabora, ove necessario, con il comitato unico di garanzia di cui all'art. 25 del presente statuto. 3. Il nucleo di valutazione presenta al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione annuale. 4. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' composto da sette membri, di cui sei designati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ed uno eletto dal consiglio degli studenti, in rappresentanza degli studenti e delle studentesse stessi. Quattro dei componenti del nucleo sono soggetti esterni all'Ateneo. 5. Ad eccezione del rappresentante degli studenti e delle studentesse, i membri del nucleo di Valutazione, il cui curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'Universita', devono possedere un'elevata qualificazione professionale e rappresentare le varie aree dell'Ateneo. Almeno due di essi sono nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico. 6. Il coordinatore del nucleo di valutazione e' designato dal consiglio di amministrazione e puo' essere individuato tra i professori di ruolo dell'Ateneo. 7. Il nucleo di valutazione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rinnovabili una sola volta. 8. L'Universita' assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.