(Statuto-art. 20)
                              Art. 20. 
                        Nucleo di valutazione 
 
    1. Il nucleo di valutazione  svolge  funzioni  di  valutazione  e
controllo della qualita' e dell'efficacia  dell'offerta  didattica  e
dell'attivita' di ricerca in conformita' alle norme  dell'ordinamento
universitario, verifica la congruita' del  curriculum  scientifico  o
professionale dei docenti a contratto di cui all'art.  23,  comma  1,
legge n. 240/2010. Accerta la qualita',  l'efficienza  e  l'efficacia
degli interventi di sostegno al diritto allo studio e dei servizi  di
supporto. Al nucleo di valutazione sono altresi' attribuite tutte  le
funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del
personale, al fine di promuovere nell'Universita', in piena autonomia
e con modalita' organizzative proprie, il merito e  il  miglioramento
della performance organizzativa e individuale. 
    2. Nell'esercizio delle sue funzioni  il  nucleo  di  valutazione
collabora, ove necessario, con il comitato unico di garanzia  di  cui
all'art. 25 del presente statuto. 
    3. Il nucleo  di  valutazione  presenta  al  rettore,  al  senato
accademico e al consiglio di amministrazione una relazione annuale. 
    4. Il nucleo di  valutazione  di  Ateneo  e'  composto  da  sette
membri, di  cui  sei  designati  dal  consiglio  di  amministrazione,
sentito il senato accademico,  ed  uno  eletto  dal  consiglio  degli
studenti,  in  rappresentanza  degli  studenti  e  delle  studentesse
stessi. Quattro dei  componenti  del  nucleo  sono  soggetti  esterni
all'Ateneo. 
    5.  Ad  eccezione  del  rappresentante  degli  studenti  e  delle
studentesse, i membri del nucleo di Valutazione, il cui curriculum e'
reso pubblico nel sito internet  dell'Universita',  devono  possedere
un'elevata qualificazione professionale e rappresentare le varie aree
dell'Ateneo. Almeno due di essi sono nominati tra studiosi ed esperti
nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico. 
    6. Il coordinatore del nucleo di  valutazione  e'  designato  dal
consiglio  di  amministrazione  e  puo'  essere  individuato  tra   i
professori di ruolo dell'Ateneo. 
    7. Il nucleo di valutazione dura in carica  tre  anni  e  i  suoi
membri sono rinnovabili una sola volta. 
    8. L'Universita' assicura al nucleo  di  valutazione  l'autonomia
operativa,  il  diritto  di  accesso  ai  dati  e  alle  informazioni
necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione  degli  atti,  nel
rispetto della normativa a tutela della riservatezza.