(Statuto-art. 21)
                              Art. 21. 
                         Direttore generale 
 
    1. Il direttore generale ha funzioni di  complessiva  gestione  e
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale
tecnico-amministrativo  dell'Ateneo,  sulla  base   degli   indirizzi
forniti  dal  consiglio  di  amministrazione.  Esercita   i   compiti
attribuiti dalla legge ai dirigenti di uffici dirigenziali  generali,
in quanto compatibili. 
    2. Il direttore  generale  partecipa  alle  riunioni  del  senato
accademico e del consiglio di amministrazione senza diritto di  voto.
Egli redige e  invia  al  consiglio  di  amministrazione,  al  senato
accademico  e  al  nucleo  di  Valutazione  una   relazione   annuale
sull'attivita' svolta. 
    3. L'incarico di direttore generale e' conferito dal consiglio di
amministrazione,  su  proposta  del  rettore,   sentito   il   senato
accademico, scegliendo tra  personalita'  di  elevata  qualificazione
professionale  e  comprovata  esperienza  pluriennale  con   funzioni
dirigenziali.  L'incarico,   regolato   con   contratto   di   lavoro
subordinato a tempo determinato, ha durata non  superiore  a  quattro
anni ed e' rinnovabile. Il direttore generale  puo'  essere  revocato
prima della scadenza, su proposta del rettore, con atto motivato  del
consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 
    4. Il trattamento economico del direttore generale e' determinato
in conformita' ai criteri e ai  parametri  fissati  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  in
cui l'incarico di direttore generale  venga  conferito  a  dipendente
pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni  per
tutta la durata del contratto. 
    5. Il direttore generale designa chi lo sostituisce  in  caso  di
assenza o impedimento.