(Statuto-art. 24)
                              Art. 24. 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. La competenza disciplinare e' esercitata  secondo  le  vigenti
disposizioni di legge. 
    2. Nell'Universita'  e'  istituito  un  collegio  di  disciplina,
competente a  istruire  i  procedimenti  disciplinari  a  carico  dei
professori e dei ricercatori per  ogni  fatto  che  possa  dar  luogo
all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, nonche'  ad
esprimere parere conclusivo e vincolante in materia  ai  sensi  delle
vigenti disposizioni di legge. 
    3. Il collegio di disciplina e' composto da tre membri  effettivi
ed altrettanti supplenti  per  ciascuna  delle  categorie  del  corpo
docente, ordinari, associati e ricercatori, tutti in regime di  tempo
pieno, nominati dal senato accademico per un triennio accademico.  La
competenza e' attribuita secondo il principio del giudizio tra pari. 
    4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra  pari,
nel rispetto del contraddittorio. 
    5. Le modalita' di funzionamento del collegio di disciplina  sono
stabilite da apposito regolamento  adottato  dal  senato  accademico,
previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.