Art. 24. Collegio di disciplina 1. La competenza disciplinare e' esercitata secondo le vigenti disposizioni di legge. 2. Nell'Universita' e' istituito un collegio di disciplina, competente a istruire i procedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, nonche' ad esprimere parere conclusivo e vincolante in materia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 3. Il collegio di disciplina e' composto da tre membri effettivi ed altrettanti supplenti per ciascuna delle categorie del corpo docente, ordinari, associati e ricercatori, tutti in regime di tempo pieno, nominati dal senato accademico per un triennio accademico. La competenza e' attribuita secondo il principio del giudizio tra pari. 4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. 5. Le modalita' di funzionamento del collegio di disciplina sono stabilite da apposito regolamento adottato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.