(Statuto-art. 25)
                              Art. 25. 
 
Comitato  unico  di   garanzia   per   le   pari   opportunita',   la
  valorizzazione  del  benessere  di   chi   lavora   e   contro   le
  discriminazioni 
 
    1. Nell'Universita' e' istituito il «Comitato unico  di  garanzia
per le pari opportunita', la  valorizzazione  del  benessere  di  chi
lavora e contro le discriminazioni» (CUG). 
    2. Il CUG ha compiti propositivi,  consultivi  e  di  verifica  e
opera in collaborazione con le consigliere o i consiglieri di parita'
nominati a livello nazionale, regionale e provinciale. Contribuisce a
migliorare la qualita' complessiva del  lavoro,  dell'insegnamento  e
dell'apprendimento, promuovendo, in continuita'  con  l'esperienza  e
l'attivita' del Comitato pari opportunita', la  valorizzazione  delle
differenze di genere e le pari opportunita', anche attraverso  azioni
positive e ogni altra iniziativa, a carattere scientifico,  formativo
e culturale, utile a realizzare condizioni di effettiva  parita'  per
il genere sottorappresentato. Il  CUG  garantisce  che  l'Universita'
adotti un'organizzazione idonea a favorire la conciliazione fra  vita
professionale e familiare tanto di studenti e studentesse quanto  del
personale docente e non docente, uomini e donne. Assicura altresi' un
ambiente ispirato  al  benessere  organizzativo  e  al  contrasto  di
qualsiasi tipo di discriminazione, diretta e indiretta,  fondata,  in
particolare, sul sesso, la razza, il colore  della  pelle,  l'origine
etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali,
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza  ad
una minoranza nazionale  e/o  culturale,  la  disabilita',  l'eta'  o
l'orientamento  sessuale.  Garantisce  altresi'  la   prevenzione   e
rimozione di ogni forma di violenza morale o psichica  nei  confronti
delle lavoratrici, dei lavoratori, delle studentesse, degli  studenti
e di tutti gli appartenenti alla comunita' universitaria. 
    3. Il CUG e' costituito da un componente  designato  da  ciascuna
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
di Ateneo e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione,
nonche' da altrettanti supplenti. E' integrato, nella stessa misura e
nel   rispetto    del    medesimo    principio,    da    docenti    e
studenti/studentesse, in numero pari  tra  loro,  eletti  secondo  le
previsioni di cui al regolamento generale di Ateneo. 
    4.  Il  presidente  del  CUG  e'  designato  tra   i   componenti
dell'organo, esclusi i rappresentanti sindacali e  degli  studenti  e
studentesse, dal rettore, sentito il direttore generale. 
    5. Il CUG adotta un apposito regolamento per la disciplina  delle
proprie modalita' di funzionamento.