Art. 25. Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 1. Nell'Universita' e' istituito il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» (CUG). 2. Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con le consigliere o i consiglieri di parita' nominati a livello nazionale, regionale e provinciale. Contribuisce a migliorare la qualita' complessiva del lavoro, dell'insegnamento e dell'apprendimento, promuovendo, in continuita' con l'esperienza e l'attivita' del Comitato pari opportunita', la valorizzazione delle differenze di genere e le pari opportunita', anche attraverso azioni positive e ogni altra iniziativa, a carattere scientifico, formativo e culturale, utile a realizzare condizioni di effettiva parita' per il genere sottorappresentato. Il CUG garantisce che l'Universita' adotti un'organizzazione idonea a favorire la conciliazione fra vita professionale e familiare tanto di studenti e studentesse quanto del personale docente e non docente, uomini e donne. Assicura altresi' un ambiente ispirato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi tipo di discriminazione, diretta e indiretta, fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale e/o culturale, la disabilita', l'eta' o l'orientamento sessuale. Garantisce altresi' la prevenzione e rimozione di ogni forma di violenza morale o psichica nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori, delle studentesse, degli studenti e di tutti gli appartenenti alla comunita' universitaria. 3. Il CUG e' costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di Ateneo e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, nonche' da altrettanti supplenti. E' integrato, nella stessa misura e nel rispetto del medesimo principio, da docenti e studenti/studentesse, in numero pari tra loro, eletti secondo le previsioni di cui al regolamento generale di Ateneo. 4. Il presidente del CUG e' designato tra i componenti dell'organo, esclusi i rappresentanti sindacali e degli studenti e studentesse, dal rettore, sentito il direttore generale. 5. Il CUG adotta un apposito regolamento per la disciplina delle proprie modalita' di funzionamento.