(Statuto-art. 26)
                              Art. 26. 
                       Presidio della qualita' 
 
    1. Il presidio della  qualita'  di  Ateneo  ha  la  finalita'  di
formulare raccomandazioni e linee guida per  favorire  l'adozione  di
adeguate politiche della qualita', monitorare l'efficace  svolgimento
delle procedure di assicurazione della qualita' e  di  accreditamento
dell'Ateneo, proponendo strumenti comuni ed  attivita'  formative  ai
fini della loro applicazione. 
    2. La composizione, la  nomina,  la  durata  e  le  modalita'  di
funzionamento del presidio della qualita' di Ateneo sono stabilite da
apposito regolamento adottato dal senato  accademico,  previo  parere
favorevole del consiglio di amministrazione.