Art. 28. Principi 1. L'Universita' conforma l'organizzazione e le attivita' delle proprie strutture ai principi generali di imparzialita', legittimita', trasparenza e semplificazione, efficienza, efficacia e economicita'. 2. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia, adotta con delibera del consiglio di amministrazione il piano di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali.