Art. 29. Funzioni dirigenziali 1. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti a tempo determinato e con facolta' di rinnovo dal direttore generale in conformita' alle vigenti disposizioni di legge. 2. I dirigenti e i titolari di incarico dirigenziale, nell'ambito dei programmi deliberati dagli organi accademici e delle direttive elaborate dal direttore generale, curano l'attuazione dei progetti ad essi assegnati dal direttore medesimo, nei cui confronti possono elaborare proposte ed esprimere pareri. Nell'esercizio delle relative competenze, godono di autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate. Si avvalgono delle risorse finanziarie e strumentali, nonche' del personale attribuito ai propri uffici, sottoponendolo ad apposita valutazione secondo criteri di merito. 3. Ferma la responsabilita' disciplinare del dirigente, il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance ovvero l'inosservanza delle direttive comportano, su proposta del direttore generale, previa contestazione e comunque secondo modalita' e procedure determinate da apposito regolamento, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale o, in relazione alla gravita' del caso, la rimozione dall'incarico medesimo, nel rispetto del principio del contraddittorio, con conseguente collocamento a disposizione nei ruoli dirigenziali ovvero recesso dal rapporto di lavoro.