(Statuto-art. 29)
                              Art. 29. 
                        Funzioni dirigenziali 
 
    1.  Gli  incarichi  di  direzione   degli   uffici   di   livello
dirigenziale sono conferiti a tempo determinato  e  con  facolta'  di
rinnovo  dal  direttore  generale   in   conformita'   alle   vigenti
disposizioni di legge. 
    2. I dirigenti e i titolari di incarico dirigenziale, nell'ambito
dei programmi deliberati dagli organi accademici  e  delle  direttive
elaborate dal direttore generale, curano l'attuazione dei progetti ad
essi assegnati dal direttore  medesimo,  nei  cui  confronti  possono
elaborare proposte ed esprimere pareri. Nell'esercizio delle relative
competenze, godono di autonomi poteri  di  spesa  e  di  acquisizione
delle entrate. Si avvalgono delle risorse finanziarie e  strumentali,
nonche' del personale attribuito ai propri uffici, sottoponendolo  ad
apposita valutazione secondo criteri di merito. 
    3.  Ferma  la  responsabilita'  disciplinare  del  dirigente,  il
mancato  raggiungimento  degli  obiettivi  accertato  attraverso   le
risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance
ovvero l'inosservanza delle direttive  comportano,  su  proposta  del
direttore generale, previa contestazione e comunque secondo modalita'
e procedure determinate da apposito regolamento, l'impossibilita'  di
rinnovo dello stesso  incarico  dirigenziale  o,  in  relazione  alla
gravita' del caso, la rimozione dall'incarico medesimo, nel  rispetto
del principio del contraddittorio,  con  conseguente  collocamento  a
disposizione nei ruoli dirigenziali ovvero recesso  dal  rapporto  di
lavoro.