Art. 3. Formazione del personale 1. L'Universita' favorisce la crescita professionale del personale quale condizione essenziale alla realizzazione dei propri fini istituzionali. A tal fine: a) valuta l'attivita' didattica e di ricerca del personale docente; b) cura la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo, garantendo la partecipazione dei propri dipendenti, donne e uomini, in rapporto proporzionale alla loro presenza; c) per contribuire allo sviluppo della cultura di genere nell'ambito della comunita' universitaria assicura l'adeguamento dei programmi formativi.