(Statuto-art. 3)
                               Art. 3. 
                      Formazione del personale 
 
    1.  L'Universita'  favorisce  la   crescita   professionale   del
personale quale condizione essenziale alla realizzazione  dei  propri
fini istituzionali. 
    A tal fine: 
      a) valuta l'attivita' didattica  e  di  ricerca  del  personale
docente; 
      b)  cura  la  formazione  e   l'aggiornamento   del   personale
tecnico-amministrativo,  garantendo  la  partecipazione  dei   propri
dipendenti, donne e  uomini,  in  rapporto  proporzionale  alla  loro
presenza; 
      c) per  contribuire  allo  sviluppo  della  cultura  di  genere
nell'ambito della comunita' universitaria assicura l'adeguamento  dei
programmi formativi.