(Statuto-art. 30)
                              Art. 30. 
                   Sistema bibliotecario di Ateneo 
 
    1.  Il  sistema  bibliotecario  di  Ateneo,  cui  afferiscono  le
biblioteche e i centri  di  documentazione  dell'Universita',  ha  lo
scopo di sviluppare e organizzare in forma coordinata tra  macro-aree
omogenee, l'acquisizione,  la  conservazione,  l'aggiornamento  e  la
fruizione delle raccolte, nonche' l'allestimento  e  la  gestione  di
servizi di informazione bibliografica e  di  orientamento  e  accesso
alle risorse documentarie digitali,  cooperando  a  questi  fini  con
altre Universita' ed enti di ricerca.  Il  sistema  bibliotecario  di
Ateneo  opera  in  funzione  delle  esigenze  della  ricerca,   della
didattica, dell'amministrazione e della valutazione; l'organizzazione
e il funzionamento del sistema sono definiti da apposito regolamento.