Art. 31. Strutture di servizio 1. Al fine di coordinare e gestire l'erogazione di specifici servizi fondamentali o integrativi dell'attivita' didattica e di ricerca quali i servizi librari, informatici, telematici, linguistici, tecnici, statistici, di stampa e editoriali il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' istituire, nel rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento, efficienza ed efficacia di cui all'art. 2, comma 12, legge n. 240/2010, strutture di servizio la cui denominazione, organizzazione e funzionamento sono stabiliti nella delibera di istituzione secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.