(Statuto-art. 31)
                              Art. 31. 
                        Strutture di servizio 
 
    1. Al fine di coordinare  e  gestire  l'erogazione  di  specifici
servizi fondamentali o  integrativi  dell'attivita'  didattica  e  di
ricerca   quali   i   servizi   librari,   informatici,   telematici,
linguistici, tecnici, statistici, di stampa e editoriali il consiglio
di amministrazione, sentito il senato accademico, puo' istituire, nel
rispetto dei principi di semplificazione, razionale  dimensionamento,
efficienza ed efficacia  di  cui  all'art.  2,  comma  12,  legge  n.
240/2010, strutture di servizio la cui denominazione,  organizzazione
e funzionamento sono stabiliti nella delibera di istituzione  secondo
quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo.