Art. 32. Centri di ricerca interuniversitari e internazionali 1. Per il rafforzamento della cooperazione interuniversitaria e dell'internazionalizzazione i Dipartimenti possono proporre la costituzione di centri di ricerca interuniversitari e internazionali indicando il progetto specifico di ricerca. 2. La costituzione dei centri e' deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.