(Statuto-art. 32)
                              Art. 32. 
        Centri di ricerca interuniversitari e internazionali 
 
    1. Per il rafforzamento della cooperazione  interuniversitaria  e
dell'internazionalizzazione  i  Dipartimenti  possono   proporre   la
costituzione di centri di ricerca interuniversitari e  internazionali
indicando il progetto specifico di ricerca. 
    2. La costituzione dei centri  e'  deliberata  dal  consiglio  di
amministrazione, sentito il senato accademico.