(Statuto-art. 34)
                              Art. 34. 
Pari opportunita' nella composizione di organi e strutture collegiali 
 
    1. La costituzione di organi e strutture  collegiali  dell'Ateneo
avviene  nel  rispetto   del   principio   costituzionale   di   pari
opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 
    2. A tal fine, nell'elezione dei membri  del  senato  accademico,
eccettuata la componente rappresentata dai direttori di Dipartimento,
nonche' nell'attribuzione di cariche elettive,  ivi  comprese  quelle
studentesche, in organi e strutture collegiali, ciascun elettore puo'
esprimere due preferenze a condizione che siano riferite a  candidati
di sesso diverso, pena  l'annullamento  della  scheda.  Nel  caso  di
presentazione  di  liste,  queste   ultime   indicano   i   candidati
alternandoli per genere. Entrambi i generi devono figurare in  misura
pari alla meta', pena l'inammissibilita' delle liste medesime. 
    3. Nel rispetto dei requisiti di competenza  e  professionalita',
la nomina dei membri del consiglio di amministrazione  assicura,  per
quanto  possibile,  la  presenza  paritaria  di  entrambi  i   generi
nell'ambito di ciascuna componente dell'organo. 
    4. Nell'attribuzione di cariche soggette a designazione in organi
e strutture collegiali deve  essere  assicurata  nel  complesso,  per
quanto possibile, la presenza paritaria di ciascun genere. 
    5. In ogni caso le previsioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
applicano compatibilmente con un numero di sufficienti candidature di
entrambi i generi.