Art. 34. Pari opportunita' nella composizione di organi e strutture collegiali 1. La costituzione di organi e strutture collegiali dell'Ateneo avviene nel rispetto del principio costituzionale di pari opportunita' tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici. 2. A tal fine, nell'elezione dei membri del senato accademico, eccettuata la componente rappresentata dai direttori di Dipartimento, nonche' nell'attribuzione di cariche elettive, ivi comprese quelle studentesche, in organi e strutture collegiali, ciascun elettore puo' esprimere due preferenze a condizione che siano riferite a candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della scheda. Nel caso di presentazione di liste, queste ultime indicano i candidati alternandoli per genere. Entrambi i generi devono figurare in misura pari alla meta', pena l'inammissibilita' delle liste medesime. 3. Nel rispetto dei requisiti di competenza e professionalita', la nomina dei membri del consiglio di amministrazione assicura, per quanto possibile, la presenza paritaria di entrambi i generi nell'ambito di ciascuna componente dell'organo. 4. Nell'attribuzione di cariche soggette a designazione in organi e strutture collegiali deve essere assicurata nel complesso, per quanto possibile, la presenza paritaria di ciascun genere. 5. In ogni caso le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano compatibilmente con un numero di sufficienti candidature di entrambi i generi.