Art. 35. Partecipazione a organismi privati 1. L'Universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali a quelle didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 2. L'Universita' potra' definire convenzioni dirette a regolare le modalita' di partecipazione alle attivita' della societa' e/o degli altri organismi. 3. La partecipazione di cui al comma 1 e' deliberata dal consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico. 4. Essa, deve, in ogni caso, conformarsi ai seguenti principi: a) disponibilita' delle risorse finanziarie e organizzative richieste; b) destinazione a finalita' istituzionali dell'Universita' di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo; c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; d) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione. 5. La concessione di licenza del marchio, gratuita od onerosa, a titolo di locazione o di conferimento in societa' o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, su parere conforme del senato accademico. 6. L'autorizzazione e', in ogni caso, pubblicizzata con mezzi idonei.