(Statuto-art. 35)
                              Art. 35. 
                 Partecipazione a organismi privati 
 
    1. L'Universita' puo' partecipare a societa'  o  ad  altre  forme
associative di  diritto  privato  per  lo  svolgimento  di  attivita'
strumentali a quelle didattiche e di ricerca o comunque utili per  il
conseguimento dei propri fini istituzionali. 
    2. L'Universita' potra' definire convenzioni dirette  a  regolare
le modalita' di partecipazione  alle  attivita'  della  societa'  e/o
degli altri organismi. 
    3. La  partecipazione  di  cui  al  comma  1  e'  deliberata  dal
consiglio  di  amministrazione,  su  parere   conforme   del   senato
accademico. 
    4. Essa, deve, in ogni caso, conformarsi ai seguenti principi: 
      a) disponibilita' delle  risorse  finanziarie  e  organizzative
richieste; 
      b) destinazione a finalita' istituzionali  dell'Universita'  di
eventuali dividendi spettanti all'Ateneo; 
      c) espressa previsione  di  patti  parasociali  a  salvaguardia
dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; 
      d) limitazione del  concorso  dell'Ateneo,  nel  ripiano  delle
eventuali perdite, alla quota di partecipazione. 
    5. La concessione di licenza del marchio, gratuita od onerosa,  a
titolo di locazione o di conferimento in societa' o di merchandising,
ferma in ogni caso la salvaguardia del  prestigio  dell'Ateneo,  deve
essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del  consiglio  di
amministrazione, su parere conforme del senato accademico. 
    6. L'autorizzazione e', in ogni  caso,  pubblicizzata  con  mezzi
idonei.