(Statuto-art. 36)
                              Art. 36. 
         Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita' 
 
    1. Apposito regolamento di Ateneo stabilisce diritti e doveri per
l'Universita' e per i  singoli  autori  in  relazione  ad  invenzioni
realizzate a seguito  di  attivita'  di  ricerca  svolta  utilizzando
comunque  strutture  o  mezzi  finanziari  forniti  dall'Ateneo,  nel
rispetto della normativa vigente. 
    2. Per le invenzioni che siano risultato di attivita' di  ricerca
o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o  convenzioni  con
Enti  pubblici  o  privati,  l'Universita'  potra'  riconoscere   nel
contratto  o  nella  convenzione  ai  terzi  contraenti  diritti   di
titolarita' o di contitolarita' del brevetto, ovvero di  sfruttamento
dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.