Art. 36. Invenzioni conseguite nell'ambito dell'Universita' 1. Apposito regolamento di Ateneo stabilisce diritti e doveri per l'Universita' e per i singoli autori in relazione ad invenzioni realizzate a seguito di attivita' di ricerca svolta utilizzando comunque strutture o mezzi finanziari forniti dall'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente. 2. Per le invenzioni che siano risultato di attivita' di ricerca o di consulenza svolte in esecuzione di contratti o convenzioni con Enti pubblici o privati, l'Universita' potra' riconoscere nel contratto o nella convenzione ai terzi contraenti diritti di titolarita' o di contitolarita' del brevetto, ovvero di sfruttamento dei diritti esclusivi scaturenti dallo stesso.