Art. 38. Norme comuni, transitorie e finali 1. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, quelli attualmente vigenti si applicano in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto dotate di immediata efficacia. 3. Gli organi collegiali e monocratici elettivi in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto continuano nell'esercizio delle funzioni fino alla costituzione dei nuovi organi accademici, fatta eccezione per il rettore il cui mandato e' prorogato, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 240/2010. 4. Il comitato per le pari opportunita' e' sostituito dal comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Gli attuali componenti del comitato per le pari opportunita' restano in carica fino all'insediamento del nuovo organo. 5. Il senato accademico in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto provvede alla costituzione del collegio di disciplina nella prima seduta utile. 6. In prima applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 8, legge n. 240/2010, il senato accademico, in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, avvia le procedure per la costituzione dei nuovi organi e strutture statutarie entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta Ufficiale. 7. In prima applicazione, la costituzione dei Dipartimenti di cui all'art. 9 del presente statuto e' deliberata dal consiglio di amministrazione in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, sentito il senato accademico a prescindere dalla scadenza stabilita all'art. 9, comma 4. 8. I pareri previsti dallo statuto devono essere espressi e notificati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine la deliberazione puo' essere assunta anche in assenza del parere. 9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche di rettore, di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sono considerati anche i periodi gia' espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto, nei suddetti organi costituiti successivamente al decreto di statizzazione. 10. La condizione di professore a tempo definito o di ricercatore a tempo definito e' incompatibile con le cariche accademiche di rettore, membro del senato accademico e del consiglio di amministrazione, direttore di Dipartimento. I docenti a tempo definito possono candidarsi, optando per il regime a tempo pieno per il caso di elezione alle predette cariche. 11. Al fine di garantire in condizioni di omogeneita' e continuita' il completamento della verifica entro il 1° novembre 2020 delle condizioni poste dal Rapporto ANVUR di accreditamento periodico della sede e dei corsi di studio, il mandato dei membri del nucleo di valutazione attualmente in carica puo' essere prorogato, anche singolarmente, dal consiglio di amministrazione sino al 31 ottobre 2020. 12. Le modifiche al vigente statuto, emanato con decreto rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, sono disposte con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale.