(Statuto-art. 38)
                              Art. 38. 
                 Norme comuni, transitorie e finali 
 
    1. Il presente statuto entra in  vigore  il  quindicesimo  giorno
seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
    2. Sino all'entrata  in  vigore  dei  nuovi  regolamenti,  quelli
attualmente  vigenti  si  applicano  in  quanto  compatibili  con  le
disposizioni del presente statuto dotate di immediata efficacia. 
    3. Gli organi collegiali e  monocratici  elettivi  in  carica  al
momento  dell'entrata  in  vigore  del  presente  statuto  continuano
nell'esercizio delle funzioni fino alla costituzione dei nuovi organi
accademici,  fatta  eccezione  per  il  rettore  il  cui  mandato  e'
prorogato, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 240/2010. 
    4. Il  comitato  per  le  pari  opportunita'  e'  sostituito  dal
comitato  unico  di   garanzia   per   le   pari   opportunita',   la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni. Gli attuali componenti  del  comitato  per  le  pari
opportunita'  restano  in  carica  fino  all'insediamento  del  nuovo
organo. 
    5. Il senato accademico in  carica  al  momento  dell'entrata  in
vigore del presente statuto provvede alla costituzione  del  collegio
di disciplina nella prima seduta utile. 
    6. In prima applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 8, legge n.
240/2010, il senato accademico, in carica al momento dell'entrata  in
vigore del presente Statuto, avvia le procedure per  la  costituzione
dei nuovi organi e strutture statutarie  entro  trenta  giorni  dalla
data di pubblicazione del presente statuto nella Gazzetta Ufficiale. 
    7. In prima applicazione, la costituzione dei Dipartimenti di cui
all'art. 9 del  presente  statuto  e'  deliberata  dal  consiglio  di
amministrazione in carica  al  momento  dell'entrata  in  vigore  del
presente Statuto, sentito il senato accademico  a  prescindere  dalla
scadenza stabilita all'art. 9, comma 4. 
    8. I pareri previsti  dallo  statuto  devono  essere  espressi  e
notificati  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  richiesta;
trascorso tale termine la deliberazione puo' essere assunta anche  in
assenza del parere. 
    9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni  sui  limiti  del
mandato  e  delle  cariche  di  rettore,  di  componente  del  senato
accademico e del consiglio di amministrazione, sono considerati anche
i periodi gia' espletati nell'Ateneo alla data di entrata  in  vigore
del presente statuto, nei suddetti organi costituiti  successivamente
al decreto di statizzazione. 
    10. La condizione di professore a tempo definito o di ricercatore
a tempo definito e'  incompatibile  con  le  cariche  accademiche  di
rettore,  membro  del  senato   accademico   e   del   consiglio   di
amministrazione,  direttore  di  Dipartimento.  I  docenti  a   tempo
definito possono candidarsi, optando per il regime a tempo pieno  per
il caso di elezione alle predette cariche. 
    11.  Al  fine  di  garantire  in  condizioni  di  omogeneita'   e
continuita' il completamento della verifica entro il 1° novembre 2020
delle condizioni poste dal Rapporto ANVUR di accreditamento periodico
della sede e dei corsi di studio, il mandato dei membri del nucleo di
valutazione  attualmente  in  carica  puo'  essere  prorogato,  anche
singolarmente, dal consiglio di amministrazione sino  al  31  ottobre
2020. 
    12.  Le  modifiche  al  vigente  statuto,  emanato  con   decreto
rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012, sono  disposte  con  decreto
del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo  giorno  dalla  data
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie Generale.