(Statuto-art. 5)
                               Art. 5. 
                               Statuto 
 
    1. Lo  statuto  e'  espressione  fondamentale  della  liberta'  e
dell'autonomia dell'Universita' in conformita' ai principi  dell'art.
33  della  Costituzione,  cosi'  come  attuati   dalle   disposizioni
legislative e regolamentari che  espressamente  si  riferiscono  alle
universita'. 
    2. Lo statuto e le sue  modifiche,  sentiti  i  Dipartimenti,  il
Comitato unico di  garanzia  e  il  Consiglio  degli  studenti,  sono
approvati  dal  senato  accademico   a   maggioranza   assoluta   dei
componenti, previo parere favorevole espresso a maggioranza  assoluta
dei componenti del consiglio di amministrazione. Lo statuto e le  sue
modifiche sono emanati dal rettore con proprio decreto. 
    3. Le modifiche  possono  essere  proposte  da  qualunque  organo
dell'Ateneo nonche' da ciascun Dipartimento  e  dal  Consiglio  degli
studenti e entrano in vigore il  trentesimo  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
salvo che non sia diversamente stabilito.