Art. 6. Regolamenti 1. L'attivita' e l'organizzazione dell'universita' sono disciplinate, in conformita' al presente statuto, da disposizioni regolamentari. 2. Il regolamento generale di Ateneo definisce e disciplina l'organizzazione, le procedure di attivazione delle strutture di ricerca e di didattica dell'Universita' e dei centri di servizio di Ateneo, nonche' le procedure di elezione degli organi dell'universita' e delle rappresentanze presenti in Ateneo non specificamente disciplinate dallo statuto. Il regolamento generale di Ateneo e' approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti e il Consiglio degli studenti. 3. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi dei corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli aventi valore legale, riconoscendo ai Dipartimenti i poteri necessari alla realizzazione della propria autonomia didattica; stabilisce altresi' le modalita' per l'istituzione e il funzionamento delle scuole di specializzazione, dei corsi di alta formazione, delle scuole di dottorato, dei corsi di perfezionamento e di altre iniziative didattiche e di ogni ulteriore attivita' formativa. E' approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sentiti i Dipartimenti e il Consiglio degli studenti. 4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, nonche' l'attivita' negoziale dell'Ateneo. E' approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, sentito il senato accademico. 5. I regolamenti di funzionamento dei dipartimenti sono proposti dai consigli di Dipartimento e approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 6. I regolamenti inerenti esclusivamente all'attivita' economico-finanziaria dell'Ateneo sono adottati dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 7. Ogni altro regolamento e' approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 8. Tutti i regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti di tutti gli organi che intervengono nel procedimento a seconda degli ambiti di rispettiva competenza e sono emanati con decreto del rettore. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'albo dell'Universita', salvo che non sia diversamente stabilito.