Art. 8. Strutture didattiche e di ricerca 1. Salvo diversa prescrizione del presente statuto, le funzioni istituzionali dell'Ateneo concernenti la ricerca scientifica, le attivita' didattiche e le altre attivita' di formazione, nonche' le attivita' rivolte all'esterno correlate e accessorie, sono assolte mediante le strutture dipartimentali di cui all'art. 9. 2. Ogni corso di studio, istituito secondo le modalita' di cui agli articoli 17 e 18 del presente statuto, afferisce al Dipartimento in cui sono incardinati almeno la meta' piu' uno dei docenti per esso necessari ai fini dei requisiti minimi quantitativi. 3. Il Dipartimento cui afferiscono uno o piu' corsi di studio, tenendo conto del contributo di altri dipartimenti, provvede all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento delle attivita' didattiche mediante strutture interne al Dipartimento stesso, comunque denominate, istituite con apposito regolamento, proposto dal consiglio di Dipartimento e approvato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Tale regolamento definisce le competenze e la composizione della struttura stessa, nonche' le forme di partecipazione dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti e studentesse alle sue determinazioni. 4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, all'organizzazione, alla gestione e al coordinamento dei corsi di studio, istituiti secondo le modalita' di cui agli articoli 17 e 18 del presente statuto, provvedono, per ogni corso di studio, i dipartimenti interessati mediante regolamento congiuntamente proposto dai consigli di Dipartimento e approvato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Il regolamento individua il Dipartimento cui il corso di studio afferisce, definendo altresi' le competenze e la composizione del collegio preposto all'organizzazione e alla gestione del corso di studio.