(Statuto-art. 9)
                               Art. 9. 
                            Dipartimenti 
 
    1. Il  Dipartimento  e'  la  struttura  titolare  delle  funzioni
didattiche  e  di  ricerca.  Per  l'esercizio  di  tali  funzioni  il
Dipartimento: 
      promuove e coordina  l'attivita'  di  ricerca,  ferma  restando
l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore; 
      coordina e disciplina, conformemente al  regolamento  didattico
di ateneo, l'attivita' didattica dei  corsi  di  studio,  compresi  i
corsi di dottorato e ogni  altro  corso  di  formazione,  secondo  le
modalita' di cui all'art. 8. 
    2. Al Dipartimento afferiscono professori, ricercatori, di  ruolo
e a tempo  determinato,  e  docenti  a  contratto  coerentemente  con
l'ambito culturale delle attivita' didattiche e di ricerca in  essere
nel  Dipartimento  stesso.  Il  personale  tecnico-amministrativo  e'
assegnato  dal  direttore  generale.  Ne  fanno  parte,  inoltre,  in
conformita'  alle  rispettive  norme  regolamentari,  dottorandi   di
ricerca e titolari di assegni  di  ricerca  attivati  dalla  medesima
struttura. La mobilita' tra dipartimenti di docenti e ricercatori  e'
disciplinata da apposito regolamento. 
    3. L'istituzione del Dipartimento e' deliberata dal consiglio  di
amministrazione, coerentemente  con  la  sostenibilita'  dell'offerta
formativa, dietro parere del senato accademico, su proposta di almeno
trentacinque professori  e  ricercatori  in  servizio  alla  data  di
presentazione della proposta medesima ovvero  almeno  venti,  purche'
gli  stessi  costituiscano  almeno  l'80%  di  tutti  i   professori,
ricercatori  di  ruolo  e  a   tempo   determinato   dell'Universita'
appartenenti ad una medesima area disciplinare. 
    4. La proposta di costituzione va presentata entro il 30 giugno e
deve definire l'ambito delle funzioni scientifiche e  didattiche  cui
il Dipartimento e' preposto. 
    5. La soppressione del Dipartimento e' disposta dal consiglio  di
amministrazione previo parere del senato accademico. La procedura  di
soppressione del Dipartimento e' attivata: 
      quando, per qualsiasi motivo,  non  se  ne  puo'  garantire  il
regolare funzionamento; 
      su  proposta  della  maggioranza  assoluta  dei  professori   e
ricercatori in servizio presso il Dipartimento; 
      quando il numero  dei  professori  e  ricercatori  in  servizio
presso il Dipartimento e' inferiore al numero minimo di cui al  comma
3 per un anno. 
    6. Sono organi del Dipartimento: 
      a) il consiglio; 
      b) il direttore; 
      c) la giunta; 
      d) la commissione paritetica docenti-studenti. 
    7.  Il  Dipartimento  ha  autonomia  finanziaria  e  contrattuale
secondo il regime fissato dal regolamento per  l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita'  e  nel  rispetto  dei  principi  contabili
relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge  n.  240/2010.
Le  responsabilita'  economico-amministrative  in  capo   a   ciascun
Dipartimento sono definite dal regolamento per l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita'. Per l'esercizio delle funzioni di ricerca,
il Dipartimento puo' prevedere,  su  approvazione  del  consiglio  di
Dipartimento, la costituzione di sezioni,  che  non  hanno  autonomia
finanziaria e contrattuale, ne' organi di governo propri. 
    8.  Nell'ambito  della  programmazione  pluriennale  dell'Ateneo,
anche in funzione  della  sostenibilita'  dell'offerta  formativa,  i
dipartimenti provvedono a determinare le esigenze  di  organico  e  a
formulare motivate richieste di posti di ruolo  e  di  ricercatori  a
tempo determinato. Le relative  deliberazioni  sono  assunte  a  voto
palese  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  del  consiglio  di
Dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente. Con
le stesse modalita' sono assunte  le  deliberazioni  di  proposte  di
chiamata di professori e ricercatori,  nonche'  di  assegnazione  dei
compiti didattici ai professori e ricercatori. 
    9. Il Dipartimento esercita ogni  altra  funzione  attribuita  da
norme di legge, da  regolamenti  o  da  determinazioni  degli  organi
dell'Ateneo.