Art. 9. Dipartimenti 1. Il Dipartimento e' la struttura titolare delle funzioni didattiche e di ricerca. Per l'esercizio di tali funzioni il Dipartimento: promuove e coordina l'attivita' di ricerca, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore; coordina e disciplina, conformemente al regolamento didattico di ateneo, l'attivita' didattica dei corsi di studio, compresi i corsi di dottorato e ogni altro corso di formazione, secondo le modalita' di cui all'art. 8. 2. Al Dipartimento afferiscono professori, ricercatori, di ruolo e a tempo determinato, e docenti a contratto coerentemente con l'ambito culturale delle attivita' didattiche e di ricerca in essere nel Dipartimento stesso. Il personale tecnico-amministrativo e' assegnato dal direttore generale. Ne fanno parte, inoltre, in conformita' alle rispettive norme regolamentari, dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca attivati dalla medesima struttura. La mobilita' tra dipartimenti di docenti e ricercatori e' disciplinata da apposito regolamento. 3. L'istituzione del Dipartimento e' deliberata dal consiglio di amministrazione, coerentemente con la sostenibilita' dell'offerta formativa, dietro parere del senato accademico, su proposta di almeno trentacinque professori e ricercatori in servizio alla data di presentazione della proposta medesima ovvero almeno venti, purche' gli stessi costituiscano almeno l'80% di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'Universita' appartenenti ad una medesima area disciplinare. 4. La proposta di costituzione va presentata entro il 30 giugno e deve definire l'ambito delle funzioni scientifiche e didattiche cui il Dipartimento e' preposto. 5. La soppressione del Dipartimento e' disposta dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico. La procedura di soppressione del Dipartimento e' attivata: quando, per qualsiasi motivo, non se ne puo' garantire il regolare funzionamento; su proposta della maggioranza assoluta dei professori e ricercatori in servizio presso il Dipartimento; quando il numero dei professori e ricercatori in servizio presso il Dipartimento e' inferiore al numero minimo di cui al comma 3 per un anno. 6. Sono organi del Dipartimento: a) il consiglio; b) il direttore; c) la giunta; d) la commissione paritetica docenti-studenti. 7. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria e contrattuale secondo il regime fissato dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla legge n. 240/2010. Le responsabilita' economico-amministrative in capo a ciascun Dipartimento sono definite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Per l'esercizio delle funzioni di ricerca, il Dipartimento puo' prevedere, su approvazione del consiglio di Dipartimento, la costituzione di sezioni, che non hanno autonomia finanziaria e contrattuale, ne' organi di governo propri. 8. Nell'ambito della programmazione pluriennale dell'Ateneo, anche in funzione della sostenibilita' dell'offerta formativa, i dipartimenti provvedono a determinare le esigenze di organico e a formulare motivate richieste di posti di ruolo e di ricercatori a tempo determinato. Le relative deliberazioni sono assunte a voto palese a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di Dipartimento nella composizione prevista dalla normativa vigente. Con le stesse modalita' sono assunte le deliberazioni di proposte di chiamata di professori e ricercatori, nonche' di assegnazione dei compiti didattici ai professori e ricercatori. 9. Il Dipartimento esercita ogni altra funzione attribuita da norme di legge, da regolamenti o da determinazioni degli organi dell'Ateneo.