Art. 5 
 
    Ordine di priorita' delle comunicazioni e delle segnalazioni 
 
  1. Le comunicazioni e le  segnalazioni  sono  trattate  secondo  il
seguente ordine di priorita': 
    a) nei casi di cui al comma 6, primo periodo, art. 54-bis, si  ha
riguardo alla gravita' delle misure discriminatorie  e  all'eventuale
danno  alla  salute  nonche'  alla  reiterata  adozione   di   misure
discriminatorie  e  alla  adozione  di  piu'  misure  discriminatorie
oltreche' alla partecipazione di  diversi  soggetti  all'adozione  di
misure discriminatorie; 
    b) nei casi di cui al comma 6, secondo periodo, art.  54-bis,  si
ha riguardo all'assenza di procedure  per  l'inoltro  e  la  gestione
delle segnalazioni nonche' all'adozione  di  procedure  non  conformi
alle  linee  guida  dell'Autorita',  in  particolare,  riguardo  alla
promozione, ai sensi dell'art 54-bis, comma 5,  ultimo  periodo,  del
ricorso a strumenti di crittografia  per  garantire  la  riservatezza
dell'identita' del segnalante  e  del  contenuto  della  segnalazione
nonche' della relativa documentazione; 
    c) nei casi di cui al comma 6, terzo periodo, art. 54-bis, si  ha
riguardo alla gravita' degli illeciti segnalati al RPCT, all'ampiezza
dell'intervallo temporale della inerzia del RPCT e  al  numero  degli
illeciti segnalati al RPCT.