Art. 2 Indicatori di anomalia 1. Gli indicatori di anomalia previsti nell'allegato alle presenti istruzioni sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneita' delle comunicazioni medesime. 2. L'elencazione degli indicatori di anomalia non e' esaustiva, anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita' di svolgimento delle operazioni. L'impossibilita' di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o piu' degli indicatori non e' sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto. 3. La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o piu' indicatori di anomalia non e' motivo di per se' sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma e' comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operativita' avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili. 4. Le pubbliche amministrazioni applicano gli indicatori rilevanti alla luce dell'attivita' istituzionale in concreto svolta e si avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a quelli specifici per tipologia attivita'. 5. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per «soggetto cui e' riferita l'operazione» si intende il soggetto (persona fisica o entita' giuridica) che entra in relazione con le pubbliche amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attivita' criminosa delle risorse economiche e finanziarie. 6. Per favorirne la lettura e la comprensione alcuni indicatori sono stati specificati in sub-indici; i sub-indici costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto dello stesso. I riferimenti dell'indicatore a circostanze oggettive (quali, ad esempio, la ripetitivita' dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) ovvero soggettive (quali, ad esempio, l'eventuale incoerenza della giustificazione addotta o del profilo economico del soggetto cui e' riferita l'operazione), seppure non specificamente richiamati, valgono anche con riguardo ai relativi sub-indici. 7. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attivita' economiche svolte nei settori degli appalti e dei finanziamenti pubblici, individuati nella sezione C dell'allegato, devono essere valutati sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore e dei seguenti criteri: incoerenza con l'attivita' o il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui e' riferita l'operazione; assenza di giustificazione economica; inusualita', illogicita', elevata complessita' dell'attivita'.