Art. 9 Comunicazione sostitutiva 1. Qualora siano riscontrati errori materiali o incongruenze nel contenuto di una comunicazione inviata ovvero si rilevi l'omesso riferimento di informazioni rilevanti in proprio possesso, si procede all'inoltro di una nuova comunicazione che sostituisce integralmente la precedente. 2. La comunicazione sostitutiva riporta: a) il riferimento al numero di protocollo della comunicazione sostituita; b) il contenuto integrale della comunicazione sostituita con i dati rettificati; c) il motivo della sostituzione. 3. Una comunicazione sostitutiva deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta la UIF a seguito del riscontro, dopo la fase di acquisizione, di errori materiali, di incongruenze o di lacune informative nel contenuto della comunicazione.