(Proposta-art. 17)
                              Art. 17. 
 
    Sulle etichette dei contenitori di cui  al  precedente  articolo,
oltre alle normali dizioni previste  dalle  normative  vigenti,  deve
essere riportata la  dizione  «Olio  extravergine  di  oliva  Chianti
Classico», e  la  dicitura  «Denominazione  di  origine  protetta»  o
l'acronimo  DOP,  riportando  evidente  e  con  caratteri  indelebili
l'annata di  produzione,  come  indicato  nell'art.  6  del  presente
disciplinare. 
    Alla denominazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi espressione
laudativa non espressamente prevista  da  presente  disciplinare.  E'
tuttavia consentito l'uso di marchi di  consorzi,  nomi  di  aziende,
tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno  riferimento
a localita' veritiere di produzione delle olive. 
    Il  nome  della  denominazione  deve  figurare  in  etichetta  in
caratteri chiari, indelebili, con  colorimetria  di  ampio  contrasto
rispetto al colore dell'etichetta; i caratteri grafici  di  tutte  le
altre diciture, non potranno in  ogni  modo  superare  il  50%  della
dicitura di denominazione prevista. 
 
                               Legame