Art. 17. Sulle etichette dei contenitori di cui al precedente articolo, oltre alle normali dizioni previste dalle normative vigenti, deve essere riportata la dizione «Olio extravergine di oliva Chianti Classico», e la dicitura «Denominazione di origine protetta» o l'acronimo DOP, riportando evidente e con caratteri indelebili l'annata di produzione, come indicato nell'art. 6 del presente disciplinare. Alla denominazione e' vietata l'aggiunta di qualsiasi espressione laudativa non espressamente prevista da presente disciplinare. E' tuttavia consentito l'uso di marchi di consorzi, nomi di aziende, tenute, fattorie ed indicazioni toponomastiche che fanno riferimento a localita' veritiere di produzione delle olive. Il nome della denominazione deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta; i caratteri grafici di tutte le altre diciture, non potranno in ogni modo superare il 50% della dicitura di denominazione prevista. Legame