Art. 5. La produzione di olive non puo' superare i: 20 chilogrammi a pianta per oliveti con densita' fino a 250 piante per ettaro e per unita' aziendale; 12 chilogrammi a piante per oliveti con densita' compresa tra 251 e 500 piante per ettaro e per unita' aziendale; 8 chilogrammi a pianta per oliveti con densita' superiore a 501 piante per ettaro e per unita' aziendale. In ogni caso la resa massima aziendale in olio, riferita a quintale di olive, non puo' superare il 20%. Tali limiti devono essere rispettati anche in caso di miscelazione di olive tra partite provenienti da piu' unita' aziendali. La resa definita sara' quella media della partita lavorata