(Proposta-art. 5)
                               Art. 5. 
 
    La produzione di olive non puo' superare i: 
      20 chilogrammi a pianta per oliveti con  densita'  fino  a  250
piante per ettaro e per unita' aziendale; 
      12 chilogrammi a piante per oliveti con densita'  compresa  tra
251 e 500 piante per ettaro e per unita' aziendale; 
      8 chilogrammi a pianta per oliveti con densita' superiore a 501
piante per ettaro e per unita' aziendale. 
    In ogni caso la  resa  massima  aziendale  in  olio,  riferita  a
quintale di olive, non puo' superare il 20%. 
    Tali  limiti  devono  essere  rispettati   anche   in   caso   di
miscelazione  di  olive  tra  partite  provenienti  da  piu'   unita'
aziendali. La resa definita sara' quella media della partita lavorata