IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  27
marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di
qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente  allo  Stato
membro di accordare,  a  titolo  transitorio,  protezione  a  livello
nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione; 
  Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle
disposizioni nazionali  per  l'attuazione  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; 
  Vista la domanda presentata dall'«Associazione Cappero delle  Isole
Eolie», con sede in Lipari (Messina), via Filippo Mancuso, intesa  ad
ottenere la registrazione della denominazione  «Cappero  delle  Isole
Eolie», ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Vista la nota protocollo n. 18701 del 15 marzo 2018 con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, ritenendo che  la  predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti
indicati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio  del  21  novembre  2012,  ha  trasmesso  all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza con la quale l'«Associazione  Cappero  delle  Isole
Eolie», ha chiesto la protezione a titolo transitorio  della  stessa,
ai sensi dell'art. 9, comma  1,  del  predetto  regolamento  (UE)  n.
1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso  il
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente
all'eventuale  mancato   accoglimento   della   citata   istanza   di
riconoscimento della denominazione di origine protetta, ricadendo  la
stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a
titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  4,  del  citato
regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Cappero
delle Isole Eolie», in  attesa  che  l'organismo  comunitario  decida
sulla  domanda  di  riconoscimento  della  denominazione  di  origine
protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata   dall'«Associazione
Cappero  delle  Isole  Eolie»,  assicuri  la  protezione   a   titolo
transitorio e a livello nazionale della «Cappero delle Isole  Eolie»,
secondo  il  disciplinare  di  produzione   consultabile   nel   sito
istituzionale      di      questo       Ministero       all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1,  del  regolamento  (UE)  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  21  novembre
2012, alla denominazione «Cappero delle Isole Eolie».