IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, 
                       FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28  giugno
2007, relativo alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91; 
  Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
13  dicembre  1995,  che  istituisce  una  procedura   d'informazione
reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di  libera
circolazione delle merci all'interno della comunita'; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'art.  13  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88»,  ed  in
particolare gli Allegati 1, 7, 8 e 13; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento  di  organizzazione
del Ministero dello politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 7 marzo 2018, registrato alla  Corte  dei  conti  il  3
aprile  2018  al  n.  191,  recante   individuazione   degli   uffici
dirigenziali di livello non generale; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante  disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'; 
  Vista la domanda, acquisita in protocollo il  22  giugno  2015,  n.
12214, con la quale A.I.P.S.A. - Associazione italiana produttori  di
substrati  di  coltivazione  e  ammendanti  ha  chiesto  la  modifica
dell'allegato 8 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
  Vista la domanda, acquisita in protocollo il 28 settembre 2015,  n.
19857, con la quale Organazoto Fertilizzanti  S.p.A.  ha  chiesto  la
modifica dell'allegato 1 del decreto legislativo 29 aprile  2010,  n.
75; 
  Vista la domanda, acquisita in protocollo il 3 marzo 2016, n. 5574,
con la quale SICIT 2000 S.p.A. ha chiesto l'inserimento di  un  nuovi
prodotti nell'allegato 1 del decreto legislativo 29 aprile  2010,  n.
75; 
  Vista la nota del 21 dicembre  2016,  n.  31263  con  la  quale  la
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, ufficio PQAI 1, ha inoltrato la proposta di modifica  ed
integrazione dell'allegato 13, in particolare della Tabella 1 «Elenco
dei  fertilizzanti  idonei  all'uso  in  agricoltura  biologica»,  al
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; 
  Acquisito i pareri del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della
tutela   della   qualita'   e   repressione   frodi   dei    prodotti
agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto
alle frodi agro-alimentari, resi con note del 28 novembre 2016 e  del
14 dicembre 2016. 
  Considerato che la procedura  di  informazione  nel  settore  delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della
societa' dell'informazione, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  del  9  settembre  2015,  si  e'
conclusa  senza  osservazioni  sulle  modifiche  ed  integrazione  da
apportare agli allegati 1, 7, 8  e  13  come  comunicato  dall'unita'
centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto  legislativo  29
aprile 2010, n. 75, le modifiche  agli  allegati  sono  adottate  con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali  e
del turismo; 
  Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate  variazioni
agli allegati 1, 7, 8 e 13 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.
75; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 
 
  1. All'allegato 1 del decreto legislativo 29  aprile  2010,  n.  75
recante  «Riordino  e  revisione  della  disciplina  in  materia   di
fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge  7  luglio  2009,  n.
88.», e' modificato in conformita' all'allegato al presente decreto. 
  2. All'allegato 7 del decreto legislativo 29  aprile  2010,  n.  75
recante  «Riordino  e  revisione  della  disciplina  in  materia   di
fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge  7  luglio  2009,  n.
88.», e' modificato in conformita' all'allegato al presente decreto. 
  3. All'allegato 8 del decreto legislativo 29  aprile  2010,  n.  75
recante  «Riordino  e  revisione  della  disciplina  in  materia   di
fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge  7  luglio  2009,  n.
88.», e' modificato in conformita' all'allegato al presente decreto. 
  4. All'allegato 13 del decreto legislativo 29 aprile  2010,  n.  75
recante  «Riordino  e  revisione  della  disciplina  in  materia   di
fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge  7  luglio  2009,  n.
88.», e' modificato in conformita' all'allegato al presente decreto. 
  5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso
un periodo di  dodici  mesi  per  lo  smaltimento  dei  fertilizzanti
nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa
vigente prima di tale data. 
  6.   Il   presente   decreto   non   comporta   limitazione    alla
commercializzazione  di   fertilizzanti   legalmente   fabbricati   e
commercializzati o legalmente commercializzati in  uno  stato  membro
dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in  uno
degli stati firmatari dell'Associazione  europea  di  libero  scambio
(EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico  europeo
(SEE),  purche'  siano  garantiti   i   livelli   di   sicurezza   ed
affidabilita' equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto. 
  7. Ai sensi del regolamento(CE) n. 764/2008 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008,  l'Autorita'  competente  ai  fini
dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione
previste  e'  il  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari
forestali e del turismo. 
  Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 5 ottobre 2018 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 2018 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 826