IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, recante attuazione della direttiva 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, ed in particolare l'art. 7 che prevede una rete di monitoraggio degli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, da istituire e da disciplinare mediante decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare sentite le regioni interessate e il SNPA in caso di riferimento a siti appartenenti a reti e/o sistemi di monitoraggio regionali; Considerato che la rete di monitoraggio di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 deve essere organizzata assicurando forme di coordinamento e di integrazione con i programmi previsti dalle normative vigenti in materia di monitoraggio ambientale; Considerato che i criteri e le metodologie per l'esecuzione del monitoraggio possono essere individuati sulla base di quelli previsti nell'ambito della Convenzione di Ginevra del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP); Considerato che, per definire la struttura iniziale della rete di monitoraggio, e' stata verificata la disponibilita' del Comando carabinieri per la tutela della biodiversita' e dei parchi nonche' del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ad utilizzare, anche per le finalita' in esame, i siti nazionali attualmente gestiti da tali autorita' per il monitoraggio in ambito della Convenzione internazionale LRTAP; Considerato che la struttura iniziale della rete di monitoraggio puo' essere pertanto individuata sulla base di una serie di siti di monitoraggio attualmente gestiti dal Comando dei carabinieri e dal CNR presso diverse zone del territorio italiano; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 il presente decreto stabilisce i siti di monitoraggio, i criteri per l'esecuzione del monitoraggio di cui al comma 1 della citata norma, inclusa l'individuazione degli indicatori e le frequenze e le modalita' di rilevazione e comunicazione dei dati. 2. Il presente decreto non individua siti appartenenti a reti e sistemi di monitoraggio regionali.