(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
    I  dati  forniti  saranno  trattati  in  conformita'  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di  protezione
dei dati personali»,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  10
agosto  2018,  n.  101,  recante   disposizioni   per   l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE. 
    Titolare del  trattamento  e'  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura (AGEA) in qualita' di delegato dal Mipaaft al trattamento
delle domande di sostegno e  nel  suo  ruolo  di  Organismo  pagatore
titolare del trattamento delle domande di pagamento. 
    La sede di AGEA e' in via Palestro n. 81, 00187 Roma. 
    Il sito internet istituzionale dell'Agenzia e' il seguente: 
    www.agea.gov.it 
                          Allegato M17.1- 1 
      Rischi assicurabili (Criterio di ammissibilita' A.2.2.4) 
    

 1.1. AVVERSITÀ CATASTROFALI
|--------------------------------|
| ALLUVIONE                      |
|--------------------------------|
| SICCITA'                       |
|--------------------------------|
| GELO E BRINA
|--------------------------------|

 1.2. ALTRE AVVERSITÀ
 1.2.1. AVVERSITÀ DI FREQUENZA
|--------------------------------|
| ECCESSO DI NEVE                |
|--------------------------------|
| ECCESSO DI PIOGGIA             |
|--------------------------------|
| GRANDINE                       |
|--------------------------------|
| VENTI FORTI                    |
|--------------------------------|

 1.2.2. AVVERSITÀ ACCESSORIE
|--------------------------------|
| COLPO DI SOLE E VENTO CALDO    |
|--------------------------------|
| SBALZI TERMICI                 |
|--------------------------------|

 1.3. FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO
      DELLE PRODUZIONI VEGETALI
|--------------------------------|
| ALTERNARIA                     |
|--------------------------------|
| ANTRACNOSI                     |
|--------------------------------|
| ASPERGILLUS FLAVUS,            |
| ASPERGILLUS PARASITICUS        |
|--------------------------------|
| BATTERIOSI                     |
|--------------------------------|
| BOTRITE                        |
|--------------------------------|
| CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE |
|--------------------------------|
| CARBONE                        |
|--------------------------------|
| COLPO DI FUOCO BATTERICO       |
|(erwinia amylovora)             |
|--------------------------------|
| CORINEO                        |
|--------------------------------|
| VIROSI                         |
|--------------------------------|
| FLAVESCENZA DORATA             |
|--------------------------------|
| FUSARIOSI                      |
|--------------------------------|
| MAL DEL PIEDE                  |
|--------------------------------|
| RUGGINI                        |
|--------------------------------|
| SEPTORIOSI                     |
|--------------------------------|
| MAL DELL'ESCA                  |
|--------------------------------|
| OIDIO                          |
|--------------------------------|
| MAL DELL'INCHIOSTRO            |
|--------------------------------|
| MARCIUME BRUNO                 |
|--------------------------------|
| MARCIUME RADICALE              |
|--------------------------------|
| TICCHIOLATURA                  |
|--------------------------------|
| PERONOSPORA                    |
|--------------------------------|
| VAIOLATURA DELLE DRUPACEE      |
|(Sharka)                        |
|--------------------------------|
| SCOPAZZI DEL MELO              |
|(apple proliferation            |
| phytoplasma)                   |
|--------------------------------|

1.4. INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO
     DI PRODUZIONI VEGETALI
|--------------------------------|
| CINIPIDE DEL CASTAGNO          |
|--------------------------------|
| DIABROTICA                     |
|--------------------------------|
| PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME   |
|--------------------------------|
| TIGNOLE DEL POMODORO           |
|--------------------------------|
| TARLO ASIATICO                 |
|(anoplophora spp)               |
|--------------------------------|
| MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI   |
|(Drosophila Suzukii)            |
|--------------------------------|

    
                          Allegato M17.1-2 
                 Combinazioni di rischi assicurabili 
                (Criterio di ammissibilita' A.2.2.5) 
 
  1.  Le  coperture  assicurative  che  coprono   la   mancata   resa
(quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono
avere le seguenti combinazioni: 
 
   a)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle  avversita'   elencate
all'allegato M17.1-1, punti 1.1. e 1.2. 
   (avversita' catastrofali + avversita' di  frequenza  +  avversita'
accessorie); 
   b)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle  avversita'   elencate
all'allegato M17.1-1, punto 1.1. 
   (avversita' catastrofali) e almeno 1 avversita' di  cui  al  punto
1.2.1 (avversita' di frequenza); 
   c)  polizze  che  coprono  almeno  3  delle  avversita'   elencate
all'allegato M17.1-1, punto 1.2. 
   (avversita' di frequenza e avversita' accessorie); 
   d)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle  avversita'   elencate
all'allegato M17.1-1, punto 1.1. 
   (avversita' catastrofali); 
   e) polizze che coprono 2 delle  avversita'  elencate  all'allegato
M17.1-1, punto 1.2.1. 
 
  2. Con le stesse polizze che assicurano le avversita'  atmosferiche
con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati  anche  i
danni da  fitopatie  e  attacchi  parassitari  elencati  all'allegato
M17.1-1 punti 1.3 e 1.4, purche' siano conformi alle disposizioni  di
cui  all'articolo  37  del   Regolamento   (UE)   n.   1305/2013   e,
limitatamente all'uva da vino, anche all'articolo 49 del  Regolamento
(UE) n. 1308/2013. 
 
 
                          Allegato M17.1-3 
               Elenco produzioni vegetali assicurabili 
                (Criterio di ammissibilita' A.2.3.1) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                          Allegato M 17.1-4 
                    (Modello domanda di sostegno) 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                          Allegato M 17.1-5 
            Tabella di corrispondenza tra cicli colturali 
                          ed elenco colture 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                          Allegato M17.1-6 
                       Sanzioni amministrative 
 
           Modalita' di applicazione - Produzioni vegetali 
 
1. Oggetto e campo di applicazione. 
    Il presente allegato ha ad oggetto le modalita'  di  applicazione
delle riduzioni, esclusioni  e  sanzioni  stabilite  sulla  base  dei
regolamenti (UE) n. 809/2014  e  n.  640/2014,  nonche'  del  decreto
ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018, relativo  alla  «Disciplina
del regime di  condizionalita'  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
1306/2013 e  delle  riduzioni  ed  esclusioni  per  inadempienze  dei
beneficiari  dei  pagamenti  diretti  e  dei  programmi  di  sviluppo
rurale». 
    L'O.P. Agea, qualora riscontri, nella sua attivita' di  controllo
(amministrativo in loco o ex post), inadempienze e  violazioni  delle
condizioni di ammissibilita' indicate nell'avviso e degli impegni  ed
altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea  o  dalla
legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative
che comportino la riduzione ed esclusione del contributo  provvedendo
altresi' al recupero dell'importo indebitamente percepito. 
    L'applicazione  di  tali  sanzioni   amministrative,   non   osta
all'applicazione  di  ulteriori  sanzioni  amministrative  e  penali,
laddove previste dalla normativa nazionale applicabile. 
2. Riduzione ed esclusione. 
    Ai sensi dell'art. 35 del regolamento (DE) n. 640/2014,  in  caso
di inadempimento o violazioni dei criteri di ammissibilita'  previsti
nell'avviso pubblico, il sostegno richiesto e' rifiutato  o  revocato
integralmente; in caso di violazione degli impegni o  altri  obblighi
legislativi nazionali/unionali  il  sostegno  richiesto  puo'  essere
rifiutato, integralmente o parzialmente. 
    L'entita'  della  riduzione  del  contributo   (e   la   relativa
percentuale) e' determinata in base alla gravita', entita'  e  durata
di ciascuna violazione/inadempienza, nonche' della  sua  ripetizione,
in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalita' di cui
alle successive sezioni I, II e III. 
    In caso di ripetizione di infrazioni relative ad impegni/obblighi
con gravita', entita' e durata di livello massimo, il beneficiario e'
escluso dal sostegno,  con  revoca  del  provvedimento  concessivo  e
conseguente recupero degli eventuali importi indebitamente erogati. 
    La riduzione od  esclusione  si  applica  esclusivamente  qualora
l'inadempienza sia  imputabile  ad  atti  od  omissioni  direttamente
attribuibili al beneficiario. 
3. Sospensione del sostegno. 
    In luogo della riduzione del sostegno, l'OP AGEA puo' sospendere,
per  un  periodo  massimo  di  tre  mesi,  il  sostegno  relativo   a
determinate spese qualora venga  rilevata  un'inadempienza  di  lieve
entita' che non pregiudichi la realizzazione delle finalita' generali
dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario  sia
in grado di rimediare alla situazione entro il periodo definito. 
    Pertanto, la sospensione non sara' applicata nei casi in cui  gli
Indici di verifica di cui  alla  sezione  II  del  presente  allegato
prevedano il massimo  grado  di  gravita',  entita'  e  durata  della
violazione  e  laddove  il  beneficiario  non  possa  dimostrare  con
soddisfazione dell'OP di poter rimediare  all'inadempienza  entro  il
termine di tre mesi. 
    La sospensione e' annullata dall'OP non  appena  il  beneficiario
dimostri,  con  soddisfazione  dell'OP,  di   aver   rimediato   alla
situazione. Nel caso in cui il beneficiario non  possa  fornire  tale
dimostrazione, l'OP applica la sanzione. 
    In ogni caso e' esclusa la sospensione del sostegno nei  casi  di
mancato rispetto dei criteri di ammissibilita'. 
4. Recupero importi indebitamente erogati. 
    Il  recupero  degli  importi  eventualmente  gia'  erogati  viene
effettuato in caso di infrazioni di livello massimo.  Viene  altresi'
effettuato anche nel caso di infrazioni inferiori al livello massimo,
laddove  l'entita'  della  riduzione  del  sostegno   sia   superiore
all'importo ancora da erogare al beneficiario. Ai casi di recupero di
importi indebitamente erogati, previsti dal .presente  provvedimento,
si applicano le disposizioni dell'art.  7  del  regolamento  (UE)  n.
809/2014  in  merito  al  pagamento  degli  interessi  da  parte  del
beneficiario. 
5. Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilita' delle spese. 
    Ai fini della determinazione della sanzione, l'OP individua: 
      a) l'importo cui il beneficiario ha diritto  sulla  base  della
domanda di pagamento e dell'atto di concessione; 
      b)  l'importo  cui  il  beneficiario  ha  diritto   a   seguito
dell'istruttoria delle spese riportate nelle domande di pagamento. 
    Se l'importo stabilito in applicazione della lettera  a),  supera
l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di piu' del 10%,
si  applica  una  sanzione  amministrativa  riducendo   ulteriormente
l'importo di cui al punto b). 
    Il valore della sanzione corrisponde alla differenza  tra  questi
due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia,
non si applicano sanzioni se il beneficiario puo' dimostrare in  modo
soddisfacente  all'OP  di  non  essere  responsabile  dell'inclusione
dell'importo non ammissibile nella domanda di  pagamento  o  se  l'OP
accerta altrimenti che l'interessato non e' responsabile. 
    La suddetta sanzione amministrativa si applica, mutatis mutandis,
alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli  in  loco  di
cui all'art. 49 del regolamento (UE) n.  809/2014.  In  tal  caso  la
spesa controllata e' la spesa cumulata sostenuta per l'operazione  di
cui trattasi. Cio' lascia impregiudicati i risultati  dei  precedenti
controlli in loco delle operazioni in questione. 
6. Ordine delle riduzioni. 
    Nel corso dei controlli puo' determinarsi per un beneficiario sia
una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi sia una
riduzione dovuta alla mancata ammissibilita' delle spese. 
    In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine: 
      1)  inizialmente  viene  calcolato  l'ammontare   della   spesa
ammissibile; 
      2) all'importo risultante viene applicata la  riduzione  dovuta
per la violazione degli impegni o altri obblighi. 
    Quest'ultima  riduzione  non  si  applica  nel  caso  in  cui  la
riduzione di cui al punto 1) sia pari al 100% dell'importo  richiesto
dal beneficiario. 
Sez. I - Metodologia per il calcolo delle riduzioni/esclusioni. 
    Sulla  base  di  quanto  previsto  dall'allegato  6  del  decreto
ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018, per ogni impegno/obbligo e'
riscontrabile un triplice livello di  infrazione  (basso=1;  medio=3;
alto=5).  Nella  successiva  sezione  2  sono  indicati  per  ciascun
impegno/obbligo  i  corrispondenti  parametri  di  valutazione  della
gravita', entita' e durata (cfr.  indici  di  verifica),  secondo  la
seguente matrice: 
      
 
      =========================================================
      |           |   Gravita'    |   Entita'   |   Durata    |
      +===========+===============+=============+=============+
      |Basso (1)  |               |             |             |
      +-----------+---------------+-------------+-------------+
      |Medio (3)  |               |             |             |
      +-----------+---------------+-------------+-------------+
      |Alto (5)   |               |             |             |
      +-----------+---------------+-------------+-------------+
 
    Nel  determinare  il  livello  di  riduzione  applicabile,   l'OP
procede,   per   ciascun   impegno/obbligo   non   rispettato,   alla
quantificazione in termini di gravita'; entita' e durata  sulla  base
delle matrici di cui al capoverso precedente. 
    Successivamente,  ciascun  punteggio  medio   afferente   ad   un
impegno/obbligo  violato  viene  confrontato  con  i  punteggi  della
seguente tabella al fine di identificare la percentuale di  riduzione
corrispondente: 
      
 
            =============================================
            |                   |    Percentuale di     |
            |     Punteggio     |       riduzione       |
            +===================+=======================+
            | 1,00 <= × < 3,00  |          3%           |
            +-------------------+-----------------------+
            | 3,00 <= × <= 4,00 |          7%           |
            +-------------------+-----------------------+
            |     × > 4,00      |          15%          |
            +-------------------+-----------------------+
 
     I valori di riduzione, cosi' ottenuti, si sommano a  loro  volta
per ciascun impegno/obbligo non  rispettato  per  ottenere  un  unico
valore di riduzione. 
    La procedura sopra indicata non si applica nel  caso  di  mancato
rispetto  delle  norme  in  materia  di  appalti  pubblici,   laddove
applicabili.  In  tal  caso,  ai  sensi  dell'art.  21  del   decreto
ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018, la  correzione  finanziaria
da applicare al beneficiario  inadempiente  deve  essere  determinata
sulla base di un apposito provvedimento del Mipaaft, d'intesa con  la
Conferenza Stato-Regioni, in coerenza con le  linee  guida  contenute
nell'allegato alla decisione della  Commissione  C(2013)9527  del  19
dicembre  2013.  Fino  alla  emanazione  del  predetto  provvedimento
continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'art. 21 del decreto
ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 (G.U.R.I. del 29 marzo 2017,
n. 74). 
    Le riduzioni calcolate per il mancato  rispetto  della  normativa
sugli appalti pubblici sono quindi sommate  a  quelle  relative  agli
altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle  riduzioni
applicabili. 
    In ogni caso  la  percentuale  di  riduzione  applicabile  ad  un
beneficiario non puo' essere superiore al 100% dell'importo  concesso
allo stesso beneficiario. 
Sez. II - Indici di verifica 
    

|==|=======================|======|=========|========|=======|======|
|  |Impegni ed obblighi    |Viola-|    %    |Gravita'|Entita'|Durata|
|  |                       |zione |         |        |       |      |
|==|=======================|======|=========|========|=======|======|
|  |Per ciascun prodotto,  |      |>0 - ≤15 |   1    |   1   |   1  |
|  |il contratto assicura- |      |---------|--------|-------|------|
|  |tivo per la polizza    |      |>15 - ≤50|   3    |   3   |   3  |
|  |agevolata deve         |      |---------|--------|-------|------|
|  |prevedere l'obbligo    |Super-|>50      |   5    |   5   |   5  |
|  |per l'imprenditore     |ficie |         |        |       |      |
|  |agricolo di assicurare |      |         |        |       |      |
|  |l'intera produzione    |      |         |        |       |      |
|  |ottenibile in un       |      |         |        |       |      |
|  |determinalo territorio |      |         |        |       |      |
|  |comunale dove l'azienda|      |         |        |       |      |
|  |ha condono superfici   |      |         |        |       |      |
|1.|agricole, nel corso    |      |         |        |       |      |
|  |dell'annata agraria.   |      |         |        |       |      |
|  |L'indice di verifica   |      |         |        |       |      |
|  |applicabile al presente|      |         |        |       |      |
|  |obbligo e' la          |      |         |        |       |      |
|  |superficie assicurata  |      |         |        |       |      |
|  |a livello comunale     |      |         |        |       |      |
|  |per prodotto.          |      |         |        |       |      |
|  |Se la superficie       |      |         |        |       |      |
|  |assicurata per ciascun |      |         |        |       |      |
|  |prodotto e' inferiore a|      |         |        |       |      |
|  |quella condotta        |      |         |        |       |      |
|  |dall'agricoltore in un |      |         |        |       |      |
|  |determinato territorio |      |         |        |       |      |
|  |comunale si applicano  |      |         |        |       |      |
|  |i punteggi indicati a  |      |         |        |       |      |
|  |lato, basati           |      |         |        |       |      |
|  |sull'entita' della     |      |         |        |       |      |
|  |violazione.            |      |         |        |       |      |
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Sez. III - Disposizioni specifiche. 
    Comportano, in  ogni  caso,  l'esclusione  del  beneficiario  dal
sostegno  ed  il  recupero  degli  eventuali  importi   indebitamente
erogati: 
      la  sussistenza  di  cause  di  divieto,  di  decadenza  o   di
sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a  g),  commi
da 2 a 7 e 8, e all'art. 76, comma  8,  del  decreto  legislativo  n.
159/2011 e successive modificazioni e integrazioni; 
      l'esecuzione  di   pene   detentive   e/o   misure   accessorie
interdittive o limitative della capacita' giuridica e di agire, fatta
salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; 
      la  violazione  dell'obbligo  di  conservazione  ed  esibizione
(presso  la  propria  sede  legale,  ovvero  la  sede  dell'organismo
collettivo cui aderisce, ovvero presso il  CAA  di  appartenenza)  di
idonea  documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti  di
ammissibilita' e la spesa sostenuta, per i cinque anni successivi  al
pagamento del saldo del contributo pubblico; 
        la   mancata    autorizzazione    all'Autorita'    competente
all'accesso alle sedi, in ogni momento e senza  restrizioni,  per  le
attivita' di ispezione previste, nonche' a  tutta  la  documentazione
che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli. 
 
 
                    REGOLAMENTO (UE) n. 1305/2013 
                DOMANDA DI SOSTEGNO - PSRN 2014-2020 
                            CAMPAGNA 2018 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico