Art. 23. Informativa sul trattamento dei dati personali I dati forniti saranno trattati in conformita' al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Titolare del trattamento e' l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in qualita' di delegato dal Mipaaft al trattamento delle domande di sostegno e nel suo ruolo di Organismo pagatore titolare del trattamento delle domande di pagamento. La sede di AGEA e' in via Palestro n. 81, 00187 Roma. Il sito internet istituzionale dell'Agenzia e' il seguente: www.agea.gov.it Allegato M17.1- 1 Rischi assicurabili (Criterio di ammissibilita' A.2.2.4) 1.1. AVVERSITÀ CATASTROFALI |--------------------------------| | ALLUVIONE | |--------------------------------| | SICCITA' | |--------------------------------| | GELO E BRINA |--------------------------------| 1.2. ALTRE AVVERSITÀ 1.2.1. AVVERSITÀ DI FREQUENZA |--------------------------------| | ECCESSO DI NEVE | |--------------------------------| | ECCESSO DI PIOGGIA | |--------------------------------| | GRANDINE | |--------------------------------| | VENTI FORTI | |--------------------------------| 1.2.2. AVVERSITÀ ACCESSORIE |--------------------------------| | COLPO DI SOLE E VENTO CALDO | |--------------------------------| | SBALZI TERMICI | |--------------------------------| 1.3. FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI |--------------------------------| | ALTERNARIA | |--------------------------------| | ANTRACNOSI | |--------------------------------| | ASPERGILLUS FLAVUS, | | ASPERGILLUS PARASITICUS | |--------------------------------| | BATTERIOSI | |--------------------------------| | BOTRITE | |--------------------------------| | CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE | |--------------------------------| | CARBONE | |--------------------------------| | COLPO DI FUOCO BATTERICO | |(erwinia amylovora) | |--------------------------------| | CORINEO | |--------------------------------| | VIROSI | |--------------------------------| | FLAVESCENZA DORATA | |--------------------------------| | FUSARIOSI | |--------------------------------| | MAL DEL PIEDE | |--------------------------------| | RUGGINI | |--------------------------------| | SEPTORIOSI | |--------------------------------| | MAL DELL'ESCA | |--------------------------------| | OIDIO | |--------------------------------| | MAL DELL'INCHIOSTRO | |--------------------------------| | MARCIUME BRUNO | |--------------------------------| | MARCIUME RADICALE | |--------------------------------| | TICCHIOLATURA | |--------------------------------| | PERONOSPORA | |--------------------------------| | VAIOLATURA DELLE DRUPACEE | |(Sharka) | |--------------------------------| | SCOPAZZI DEL MELO | |(apple proliferation | | phytoplasma) | |--------------------------------| 1.4. INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI |--------------------------------| | CINIPIDE DEL CASTAGNO | |--------------------------------| | DIABROTICA | |--------------------------------| | PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME | |--------------------------------| | TIGNOLE DEL POMODORO | |--------------------------------| | TARLO ASIATICO | |(anoplophora spp) | |--------------------------------| | MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI | |(Drosophila Suzukii) | |--------------------------------| Allegato M17.1-2 Combinazioni di rischi assicurabili (Criterio di ammissibilita' A.2.2.5) 1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa o quanti/qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni: a) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato M17.1-1, punti 1.1. e 1.2. (avversita' catastrofali + avversita' di frequenza + avversita' accessorie); b) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.1. (avversita' catastrofali) e almeno 1 avversita' di cui al punto 1.2.1 (avversita' di frequenza); c) polizze che coprono almeno 3 delle avversita' elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.2. (avversita' di frequenza e avversita' accessorie); d) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.1. (avversita' catastrofali); e) polizze che coprono 2 delle avversita' elencate all'allegato M17.1-1, punto 1.2.1. 2. Con le stesse polizze che assicurano le avversita' atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e attacchi parassitari elencati all'allegato M17.1-1 punti 1.3 e 1.4, purche' siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 37 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e, limitatamente all'uva da vino, anche all'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1308/2013. Allegato M17.1-3 Elenco produzioni vegetali assicurabili (Criterio di ammissibilita' A.2.3.1) Parte di provvedimento in formato grafico Allegato M 17.1-4 (Modello domanda di sostegno) Parte di provvedimento in formato grafico Allegato M 17.1-5 Tabella di corrispondenza tra cicli colturali ed elenco colture Parte di provvedimento in formato grafico Allegato M17.1-6 Sanzioni amministrative Modalita' di applicazione - Produzioni vegetali 1. Oggetto e campo di applicazione. Il presente allegato ha ad oggetto le modalita' di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni stabilite sulla base dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014, nonche' del decreto ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018, relativo alla «Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale». L'O.P. Agea, qualora riscontri, nella sua attivita' di controllo (amministrativo in loco o ex post), inadempienze e violazioni delle condizioni di ammissibilita' indicate nell'avviso e degli impegni ed altri obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale, interviene comminando sanzioni amministrative che comportino la riduzione ed esclusione del contributo provvedendo altresi' al recupero dell'importo indebitamente percepito. L'applicazione di tali sanzioni amministrative, non osta all'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative e penali, laddove previste dalla normativa nazionale applicabile. 2. Riduzione ed esclusione. Ai sensi dell'art. 35 del regolamento (DE) n. 640/2014, in caso di inadempimento o violazioni dei criteri di ammissibilita' previsti nell'avviso pubblico, il sostegno richiesto e' rifiutato o revocato integralmente; in caso di violazione degli impegni o altri obblighi legislativi nazionali/unionali il sostegno richiesto puo' essere rifiutato, integralmente o parzialmente. L'entita' della riduzione del contributo (e la relativa percentuale) e' determinata in base alla gravita', entita' e durata di ciascuna violazione/inadempienza, nonche' della sua ripetizione, in connessione a ciascun impegno/obbligo, secondo le modalita' di cui alle successive sezioni I, II e III. In caso di ripetizione di infrazioni relative ad impegni/obblighi con gravita', entita' e durata di livello massimo, il beneficiario e' escluso dal sostegno, con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli eventuali importi indebitamente erogati. La riduzione od esclusione si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile ad atti od omissioni direttamente attribuibili al beneficiario. 3. Sospensione del sostegno. In luogo della riduzione del sostegno, l'OP AGEA puo' sospendere, per un periodo massimo di tre mesi, il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un'inadempienza di lieve entita' che non pregiudichi la realizzazione delle finalita' generali dell'operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo definito. Pertanto, la sospensione non sara' applicata nei casi in cui gli Indici di verifica di cui alla sezione II del presente allegato prevedano il massimo grado di gravita', entita' e durata della violazione e laddove il beneficiario non possa dimostrare con soddisfazione dell'OP di poter rimediare all'inadempienza entro il termine di tre mesi. La sospensione e' annullata dall'OP non appena il beneficiario dimostri, con soddisfazione dell'OP, di aver rimediato alla situazione. Nel caso in cui il beneficiario non possa fornire tale dimostrazione, l'OP applica la sanzione. In ogni caso e' esclusa la sospensione del sostegno nei casi di mancato rispetto dei criteri di ammissibilita'. 4. Recupero importi indebitamente erogati. Il recupero degli importi eventualmente gia' erogati viene effettuato in caso di infrazioni di livello massimo. Viene altresi' effettuato anche nel caso di infrazioni inferiori al livello massimo, laddove l'entita' della riduzione del sostegno sia superiore all'importo ancora da erogare al beneficiario. Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati, previsti dal .presente provvedimento, si applicano le disposizioni dell'art. 7 del regolamento (UE) n. 809/2014 in merito al pagamento degli interessi da parte del beneficiario. 5. Sanzioni applicabili in relazione all'ammissibilita' delle spese. Ai fini della determinazione della sanzione, l'OP individua: a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e dell'atto di concessione; b) l'importo cui il beneficiario ha diritto a seguito dell'istruttoria delle spese riportate nelle domande di pagamento. Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di piu' del 10%, si applica una sanzione amministrativa riducendo ulteriormente l'importo di cui al punto b). Il valore della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario puo' dimostrare in modo soddisfacente all'OP di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile nella domanda di pagamento o se l'OP accerta altrimenti che l'interessato non e' responsabile. La suddetta sanzione amministrativa si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'art. 49 del regolamento (UE) n. 809/2014. In tal caso la spesa controllata e' la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Cio' lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione. 6. Ordine delle riduzioni. Nel corso dei controlli puo' determinarsi per un beneficiario sia una riduzione dovuta a violazione di impegni o altri obblighi sia una riduzione dovuta alla mancata ammissibilita' delle spese. In tal caso le riduzioni si sommano, nel seguente ordine: 1) inizialmente viene calcolato l'ammontare della spesa ammissibile; 2) all'importo risultante viene applicata la riduzione dovuta per la violazione degli impegni o altri obblighi. Quest'ultima riduzione non si applica nel caso in cui la riduzione di cui al punto 1) sia pari al 100% dell'importo richiesto dal beneficiario. Sez. I - Metodologia per il calcolo delle riduzioni/esclusioni. Sulla base di quanto previsto dall'allegato 6 del decreto ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018, per ogni impegno/obbligo e' riscontrabile un triplice livello di infrazione (basso=1; medio=3; alto=5). Nella successiva sezione 2 sono indicati per ciascun impegno/obbligo i corrispondenti parametri di valutazione della gravita', entita' e durata (cfr. indici di verifica), secondo la seguente matrice: ========================================================= | | Gravita' | Entita' | Durata | +===========+===============+=============+=============+ |Basso (1) | | | | +-----------+---------------+-------------+-------------+ |Medio (3) | | | | +-----------+---------------+-------------+-------------+ |Alto (5) | | | | +-----------+---------------+-------------+-------------+ Nel determinare il livello di riduzione applicabile, l'OP procede, per ciascun impegno/obbligo non rispettato, alla quantificazione in termini di gravita'; entita' e durata sulla base delle matrici di cui al capoverso precedente. Successivamente, ciascun punteggio medio afferente ad un impegno/obbligo violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente: ============================================= | | Percentuale di | | Punteggio | riduzione | +===================+=======================+ | 1,00 <= × < 3,00 | 3% | +-------------------+-----------------------+ | 3,00 <= × <= 4,00 | 7% | +-------------------+-----------------------+ | × > 4,00 | 15% | +-------------------+-----------------------+ I valori di riduzione, cosi' ottenuti, si sommano a loro volta per ciascun impegno/obbligo non rispettato per ottenere un unico valore di riduzione. La procedura sopra indicata non si applica nel caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici, laddove applicabili. In tal caso, ai sensi dell'art. 21 del decreto ministeriale n. 1867 del 18 gennaio 2018, la correzione finanziaria da applicare al beneficiario inadempiente deve essere determinata sulla base di un apposito provvedimento del Mipaaft, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in coerenza con le linee guida contenute nell'allegato alla decisione della Commissione C(2013)9527 del 19 dicembre 2013. Fino alla emanazione del predetto provvedimento continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'art. 21 del decreto ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 (G.U.R.I. del 29 marzo 2017, n. 74). Le riduzioni calcolate per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici sono quindi sommate a quelle relative agli altri impegni/obblighi per ottenere il valore finale delle riduzioni applicabili. In ogni caso la percentuale di riduzione applicabile ad un beneficiario non puo' essere superiore al 100% dell'importo concesso allo stesso beneficiario. Sez. II - Indici di verifica |==|=======================|======|=========|========|=======|======| | |Impegni ed obblighi |Viola-| % |Gravita'|Entita'|Durata| | | |zione | | | | | |==|=======================|======|=========|========|=======|======| | |Per ciascun prodotto, | |>0 - ≤15 | 1 | 1 | 1 | | |il contratto assicura- | |---------|--------|-------|------| | |tivo per la polizza | |>15 - ≤50| 3 | 3 | 3 | | |agevolata deve | |---------|--------|-------|------| | |prevedere l'obbligo |Super-|>50 | 5 | 5 | 5 | | |per l'imprenditore |ficie | | | | | | |agricolo di assicurare | | | | | | | |l'intera produzione | | | | | | | |ottenibile in un | | | | | | | |determinalo territorio | | | | | | | |comunale dove l'azienda| | | | | | | |ha condono superfici | | | | | | |1.|agricole, nel corso | | | | | | | |dell'annata agraria. | | | | | | | |L'indice di verifica | | | | | | | |applicabile al presente| | | | | | | |obbligo e' la | | | | | | | |superficie assicurata | | | | | | | |a livello comunale | | | | | | | |per prodotto. | | | | | | | |Se la superficie | | | | | | | |assicurata per ciascun | | | | | | | |prodotto e' inferiore a| | | | | | | |quella condotta | | | | | | | |dall'agricoltore in un | | | | | | | |determinato territorio | | | | | | | |comunale si applicano | | | | | | | |i punteggi indicati a | | | | | | | |lato, basati | | | | | | | |sull'entita' della | | | | | | | |violazione. | | | | | | |==|=======================|======|=========|========|=======|======| Sez. III - Disposizioni specifiche. Comportano, in ogni caso, l'esclusione del beneficiario dal sostegno ed il recupero degli eventuali importi indebitamente erogati: la sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da a) a g), commi da 2 a 7 e 8, e all'art. 76, comma 8, del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni; l'esecuzione di pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacita' giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; la violazione dell'obbligo di conservazione ed esibizione (presso la propria sede legale, ovvero la sede dell'organismo collettivo cui aderisce, ovvero presso il CAA di appartenenza) di idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissibilita' e la spesa sostenuta, per i cinque anni successivi al pagamento del saldo del contributo pubblico; la mancata autorizzazione all'Autorita' competente all'accesso alle sedi, in ogni momento e senza restrizioni, per le attivita' di ispezione previste, nonche' a tutta la documentazione che riterra' necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli. REGOLAMENTO (UE) n. 1305/2013 DOMANDA DI SOSTEGNO - PSRN 2014-2020 CAMPAGNA 2018 Parte di provvedimento in formato grafico