Art. 3 
 
                       Estensione delle regole 
 
  1.     L'organizzazione     interprofessionale      «Organizzazione
interprofessionale latte ovino sardo  -  OILOS»  puo'  richiedere  al
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, Dipartimento delle  politiche  competitive,  della  qualita'
agroalimentare, ippiche e della pesca, l'estensione di regole per  la
circoscrizione economica limitatamente  ai  territori  della  Regione
autonoma  della  Sardegna  a  condizione  che  riguardino  una  delle
finalita' di cui al paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) n.
1308/2013 e che sussistano  i  requisiti  di  cui  ai  commi  4  e  5
dell'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con
modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015. 
  2. La richiesta di estensione di regole,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'organizzazione  interprofessionale,  deve  essere
accompagnata dalla seguente documentazione: 
    a) delibera del consiglio di amministrazione  dell'organizzazione
interprofessionale a supporto della richiesta di estensione di regole
che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno l'85% degli
associati per ciascuna delle attivita'  economiche  cui  le  medesime
sono suscettibili di applicazione. Nel  caso  l'accordo  preveda  una
programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione
degli sbocchi di mercato o da un  programma  di  miglioramento  della
qualita' che abbia  come  conseguenza  diretta  una  limitazione  del
volume di offerta, tale regola puo'  essere  adottata  solamente  con
l'unanimita' degli associati della organizzazione interprofessionale; 
    b) documenti comprovanti l'esistenza  dei  requisiti  di  cui  al
comma 1; 
    c) dimostrazione dei requisiti  di  rappresentativita'  economica
con riferimento alla struttura economica della filiera di riferimento
e  tenendo  conto  dei  volumi  di  beni  prodotti,   trasformati   o
commercializzati  dagli  operatori  professionali  a  cui  la  regola
oggetto di richiesta di estensione e' suscettibile di applicazione; 
    d) una  relazione  tecnica  indicante  la  finalita'  tra  quelle
indicate dal paragrafo  4  dell'art.  164  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013, dimostrando come  le  regole  da  adottare  la  rispettino
indicando necessariamente: 
      1) la conformita' ai  regolamenti  comunitari  di  settore,  la
compatibilita' con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in
vigore; 
      2) che le regole adottate non danneggino altri operatori  dello
Stato membro interessato o  dell'Unione,  creando  distorsioni  della
concorrenza; 
      3) che le regole adottate non  abbiano  nessuno  degli  effetti
elencati  all'art.  210,  paragrafo  4,  del  regolamento   (UE)   n.
1308/2013. 
  3. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e
del turismo, verificata la regolarita' della  domanda,  coerentemente
con le  modalita'  e  i  termini  temporali  indicati  all'art.  210,
paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013, pubblica  sul  proprio
sito istituzionale la regola oggetto di richiesta di  estensione  per
un periodo non inferiore a trenta giorni. 
  4. Ove tale regola non riscontri  l'opposizione  di  organizzazioni
che dimostrano di rappresentare piu'  di  un  terzo  degli  operatori
economici secondo i criteri di cui alla lettera c) del  comma  2,  il
Ministero,  previo  Avviso  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale,
pubblica  sul  proprio  sito  istituzionale   il   provvedimento   di
estensione    delle    regole    adottate    dalla     organizzazione
interprofessionale  «Organizzazione  interprofessionale  latte  ovino
sardo - OILOS» rendendole  obbligatorie  anche  nei  confronti  degli
operatori    del    settore    non    aderenti     all'organizzazione
interprofessionale richiedente, riportando  le  specifiche  integrali
delle regole rese obbligatorie  ed  il  periodo  di  validita'  delle
stesse. 
  5. Il mancato rispetto delle regole per le quali e' stata  concessa
l'estensione comporta  l'irrogazione  all'operatore  economico  delle
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma  6  del  citato
art. 3 del decreto-legge n. 51/2015. 
  6. Il Ministero delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e
del  turismo  provvede  a  comunicare  alla  Commissione  dell'Unione
europea e alle regioni e Province autonome di Trento e  Bolzano  ogni
decisione adottata a norma del presente articolo. 
  Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo ed entra  in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 dicembre 2018 
 
                                               Il Ministro: Centinaio