IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, comma 2; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze ispettive della revisione  ordinaria  disposta,
nei confronti della societa'  cooperativa  «Cooperativa  agricola  Il
Forteto - societa' agricola cooperativa», con sede in  Vicchio  (FI),
dalla Associazione nazionale di rappresentanza  Confcooperative,  cui
la cooperativa risulta aderente; 
  Preso atto che la  cooperativa  e'  stata  sottoposta  a  revisione
ordinaria e a successivo supplemento di verifica, concluso in data 25
ottobre 2018 con  la  proposta  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Preso atto altresi' che nel corso  della  suddetta  revisione  sono
state  depositate  le  motivazioni  della  sentenza  della  Corte  di
cassazione, sezione penale, del 22  dicembre  2017,  di  accertamento
definitivo dei fatti avvenuti all'interno della cooperativa e  che  a
seguito di tale deposito la cooperativa e'  stata  sottoposta  ad  un
supplemento di verifica, disposto in data 28 giugno 2018  e  concluso
con verbale di accertamento del 25 ottobre 2018, a seguito di diffida
del 10 agosto 2018, con la proposta di adozione del provvedimento  di
gestione commissariale  cui  all'art.  2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Viste le risultanze del supplemento di verifica ispettiva  concluso
il 10 agosto 2018, dal quale si rileva che la cooperativa - diffidata
a sanare le irregolarita' riscontrate nel termine  di  quarantacinque
giorni - in sede di accertamento di verifica ispettiva,  concluso  in
data 25 ottobre 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di
gestione commissariale, evidenziava  il  permanere  di  talune  gravi
irregolarita' gestionali e piu' precisamente: 1.  mancata  esclusione
di tutti i soci coinvolti  nel  procedimento  penale  definitivamente
concluso in data 22 dicembre 2017 con  la  sentenza  della  Corte  di
cassazione; 2. mancata adozione di  iniziative  atte  ad  evitare  la
commistione strutturale e funzionale tra cooperativa e  associazione,
risultante da atti negoziali  in  essere  tra  i  predetti  enti;  3.
mancata  adozione  di   atti   finalizzati   ad   interrompere   ogni
collegamento con l'associazione, anche mediante la rimozione di tutte
le clausole statutarie e regolamentari riconducibili  alle  finalita'
della predetta associazione; 4. mancata interruzione di ogni rapporto
associativo, patrimoniale,  contrattuale  con  le  persone  coinvolte
nelle vicende giudiziarie i cui atti compiuti, rilevati  dal  giudice
penale,  integrano  una  violazione  delle  clausole  statutarie;  5.
mancata adozione di atti volti ad evitare che persone  coinvolte  nel
processo penale utilizzino in qualunque modo,  anche  per  interposti
contratti con l'associazione Il Forteto, gli immobili  di  proprieta'
della cooperativa; 6. mancata adozione di atti volti a  far  ritenere
effettivamente esclusi dalla base sociale  i  soci  gia'  receduti  o
esclusi nonche' ad attivare, ad ogni modo, qualsiasi  iniziativa  per
allontanare, sotto qualsiasi forma e  sotto  qualsiasi  veste,  dalla
base sociale e dai luoghi della cooperativa, le persone coinvolte nel
processo  penale  che  abbiano  congiuntamente  violato  le  clausole
statutarie; 
  Vista la nota n. 0405516 del 27 novembre 2018 con la  quale  questa
Direzione generale, sulla base delle citate risultanze ispettive,  ha
comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione
commissariale; 
  Vista la nota pervenuta in data 12 dicembre 2018 ed  acquisita  con
il protocollo n.  427119  del  13  dicembre  2018  con  la  quale  la
cooperativa  ha   fatto   pervenire   le   proprie   controdeduzioni,
comprensive di undici allegati, in ordine alla  citata  comunicazione
di avvio del procedimento; 
  Considerato   che   le   citate   controdeduzioni   non   risultano
suscettibili di far mutare  l'orientamento  di  questa  Autorita'  di
vigilanza, atteso che le stesse non  aggiungono  nulla  di  rilevante
rispetto alle controdeduzioni gia' formulate  in  ordine  al  verbale
ispettivo e gia' valutate da questa amministrazione, unitamente  alle
risultanze ispettive, ai fini della suddetta comunicazione  di  avvio
del   procedimento   per   l'adozione   del   decreto   di   gestione
commissariale,  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del   codice
civile; 
  Considerato in  particolare  che,  nel  termine  di  quarantacinque
giorni imposto  dalla  diffida  e  a  tutt'oggi,  non  tutti  i  soci
coinvolti nel procedimento penale definitivamente concluso in data 22
dicembre 2017 con la sentenza della Corte di  cassazione  sono  stati
esclusi dalla cooperativa, ne' gli stessi risultano avere  interrotto
ogni rapporto associativo, patrimoniale e contrattuale con l'ente; 
  Considerato, inoltre, che, sia dalle evidenze ispettive  che  dalle
citate controdeduzioni del 12 dicembre 2018, emerge che  a  tutt'oggi
sussiste  una  commistione  tra  la  cooperativa   e   l'associazione
consistente nelle presenza di atti negoziali tra i predetti enti  che
evidenziano la mancanza di indipendenza tra gli  stessi,  circostanza
quest'ultima rilevante  ai  fini  del  corretto  funzionamento  della
cooperativa, atteso che la stessa non risulta  titolare  della  piena
potesta' decisionale propria  delle  societa'  cooperative;  infatti,
nelle predette controdeduzioni si legge che  «sull'immobile  concesso
in godimento all'associazione Il Forteto, grava un  mutuo  ipotecario
che la cooperativa ha contratto per far  fronte  al  pagamento  delle
spese processuali derivanti dalla condanna in sede civile emessa  nel
processo penale deciso dalla Corte di cassazione con sentenza del  22
dicembre 2017; i canoni di  locazione  che  la  cooperativa  riscuote
dalla locazione di tali immobili sono destinati proprio al  pagamento
del mutuo ipotecario contratto per tale occorrenza»; 
  Tenuto conto che la cooperativa non  ha  provveduto  alla  modifica
dello statuto come richiesto in sede ispettiva, eliminando  tutte  le
clausole statutarie espressive di un collegamento con  l'associazione
Il Forteto, posto che la mera soppressione della  clausola  contenuta
all'art. 4, lettera i) dello statuto («favorire la  vita  comunitaria
dei soci e anche delle loro  famiglie  presso  la  cooperativa»)  non
risulta aver eliminato le clausole  che  evidenziano  la  contiguita'
funzionale e strutturale tra i due  enti  ma,  anzi,  risulta  essere
stata espunta dallo statuto sociale una clausola che, in un  contesto
di  corretto  dipanarsi  dei  rapporti  tra  soci,   esprime(va)   la
mutualita' tipica di una societa' cooperativa agricola; 
  Considerato, infine,  che  a  tutt'oggi,  come  accertato  in  sede
ispettiva e non confutato nelle controdeduzioni, alcuni soci  esclusi
dalla cooperativa risultano  ancora  svolgere  attivita'  sociali  o,
comunque, avere rapporti di fatto  con  la  cooperativa;  infatti  il
revisore nel corso del supplemento di verifica concluso  in  data  10
agosto 2018 dichiara di aver preso visione di «atti della cooperativa
dai  quali  risulta  che  soci  dimessi  sono  ancora   convocati   a
partecipare alle assemblee», diffidando la  cooperativa  «a  ritenere
esclusi di fatto dalla base sociale soci gia' receduti o  esclusi»  e
in sede di accertamento ispettivo, concluso in data 25 ottobre  2018,
ritenendo tale irregolarita' non sanata; 
  Preso atto che in data 10 dicembre 2018 e' pervenuta  una  lettera,
datata 6 dicembre 2018, di alcuni soci della cooperativa  Il  Forteto
dalla quale risulterebbe che nella compagine sociale  della  medesima
cooperativa figurano  ancora  undici  soci  che  «fanno  parte  della
comunita' tanto discussa», di cui quattro soci coinvolti nel processo
penale concluso dalla citata sentenza della Corte di  cassazione  del
22 dicembre 2017; 
  Ritenuto  quindi  che  le  risultanze  ispettive   ed   istruttorie
evidenziano  la  sussistenza  dei  presupposti  per  l'adozione   del
provvedimento  di  gestione   commissariale,   ai   sensi   dell'art.
2545-sexiesdecies  del  codice  civile,  proposto  al   termine   del
supplemento di verifica dall'Associazione nazionale di rappresentanza
Confcooperative; 
  Visto il parere favorevole  espresso  a  maggioranza  dal  Comitato
centrale per le  cooperative  in  data  20  dicembre  2018,  come  da
comunicazione telematica in pari data da parte della  segreteria  del
Comitato medesimo; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile, che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione,  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
mediante  sorteggio  nell'ambito  di  una  rosa   di   professionisti
particolarmente qualificati, individuati sulla base delle  attitudini
professionali e dell'esperienza, come risultanti anche  dai  relativi
curricula acquisiti dalla banca dati in uso  al  Ministero,  e  della
disponibilita'    all'assunzione    dell'incarico     preventivamente
acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione
di funzioni da parte del professionista  prescelto,  funzionale  alle
specificita' della procedura come sopra illustrata; 
  Considerato che in data odierna, presso l'Ufficio di gabinetto  del
Ministero dello sviluppo economico e' stata effettuata l'estrazione a
sorte del  professionista  cui  affidare  l'incarico  di  commissario
governativo,   nell'ambito   della   menzionata   rosa   di    cinque
professionisti; 
  Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in
pari  data,  dal  quale  risulta  l'individuazione   del   nominativo
dell'avv. Jacopo Marzetti; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae dell'avv. Jacopo Marzetti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«Cooperativa agricola Il Forteto -  societa'  agricola  cooperativa»,
con sede in Vicchio (FI), codice fiscale 01408150488,  costituita  in
data 2 agosto 1977, e' revocato.