Art. 2 
 
               Indennizzi previsti per gli ovi-caprini 
 
  1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge  9
giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere  ai
proprietari degli ovini  abbattuti  perche'  infetti  da  brucellosi,
stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in euro 109,22 a capo per i
capi iscritti ai libri genealogici, ed in euro 79,98  a  capo  per  i
capi non iscritti, risulta invariata rispetto al 2017 ed e'  pari  ad
euro 110,52 per i capi iscritti ed e' diminuita ad euro 81,15  per  i
capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio
2018 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2018. 
  2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge  9
giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere  ai
proprietari di  caprini  abbattuti  perche'  infetti  da  brucellosi,
stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in euro 145,87 a capo per i
capi iscritti ai libri genealogici e in euro 101,74 a capo per i capi
non iscritti, permane invariata sia per i capi  iscritti  che  per  i
capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio
2018 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2018. 
  3. Le indennita' di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo sono pari al 35% del relativo valore nel  caso  di  ovini  e
caprini con eta' maggiore o uguale a sei anni, con decorrenza dal  1°
gennaio 2018 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2018.