Art. 2 Indennizzi previsti per gli ovi-caprini 1. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in euro 109,22 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici, ed in euro 79,98 a capo per i capi non iscritti, risulta invariata rispetto al 2017 ed e' pari ad euro 110,52 per i capi iscritti ed e' diminuita ad euro 81,15 per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2018. 2. L'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perche' infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2013 in euro 145,87 a capo per i capi iscritti ai libri genealogici e in euro 101,74 a capo per i capi non iscritti, permane invariata sia per i capi iscritti che per i capi non iscritti ai libri genealogici, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2018. 3. Le indennita' di abbattimento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono pari al 35% del relativo valore nel caso di ovini e caprini con eta' maggiore o uguale a sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2018 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2018.