Art. 6 Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato 1. Nell'ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato non gravemente, da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui in premessa, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato ad assegnare un contributo per la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare in tempi rapidi le condizioni di agibilita' degli immobili, nel limite economico massimo di € 25.000,00 per unita' immobiliare ed in alternativa al contributo riconosciuto per l'autonoma sistemazione ovvero ad altre forme di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera che possono continuare ad essere erogate per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi e comunque non oltre i 120 giorni dalla data di presentazione della CILA. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, in caso di immobili condominiali, il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare altresi' un contributo massimo di € 25.000,00 per il ripristino delle parti comuni dei fabbricati. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i soggetti interessati devono presentare la scheda AeDES dalla quale risulti che l'unita' strutturale cui appartiene l'unita' immobiliare, abbia un esito B o C, l'attestazione di deposito della CILA al comune, una dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalita' tra gli eventi sismici in argomento e lo stato della struttura, con l'individuazione dei danni e la valutazione economica degli interventi da effettuare. I contributi, di cui al comma 1 non possono essere concessi nel caso in cui la documentazione sia presentata oltre il termine di cui al primo periodo. 4. I comuni verificano che le istanze corrispondano ad unita' abitative ricomprese in unita' strutturali classificate non agibili secondo gli esiti scaturiti dalla verifica effettuata con le schede AeDES e le relative procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014. Inoltre, stabiliscono il contributo massimo concedibile, nei limiti previsti dal comma 1. 5. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 e' disciplinata con provvedimento del Commissario delegato. 6. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.