Art. 13 
 
                  Autorizzazione generale nazionale 
 
  1. L'esportazione di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice
uso  non  listati  puo'  aver  luogo  con   autorizzazione   generale
nazionale,  rilasciata  conformemente   alle   indicazioni   di   cui
all'allegato III c del regolamento duplice uso, secondo le  modalita'
e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di  destinazione  individuati
con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  da  adottare  su
proposta dell'Autorita' competente e sentito il Comitato  consultivo.
Tali  autorizzazioni  non   si   applicano   ai   prodotti   elencati
nell'allegato II octies del regolamento duplice uso. 
  2. Lo strumento dell'autorizzazione generale  nazionale,  idoneo  a
ridurre gli oneri a carico  delle  imprese  e  ad  attuare  forme  di
semplificazione  amministrativa,  e'   utilizzato   per   genere   di
operazioni esportative, tipi di prodotti a duplice uso  e  gruppi  di
Paesi di destinazione finale. 
  3.  L'utilizzazione  dell'autorizzazione  generale   nazionale   e'
sottoposta alle medesime condizioni  e  deve  soddisfare  gli  stessi
requisiti previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione  europea
di cui  all'articolo  12.  A  tal  fine,  l'esportatore  che  intende
avvalersi  di  detta  autorizzazione  deve  notificare  all'Autorita'
competente, precedentemente al  primo  utilizzo  della  stessa,  tale
intendimento    con    comunicazione    sottoscritta    dal    legale
rappresentante.   Il   nominativo   dell'esportatore   e'    iscritto
automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con
autorizzazione generale nazionale», tenuto dall'Autorita' competente. 
  4. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste  dal
presente articolo,  l'autorizzazione  precedentemente  rilasciata  e'
revocata  dall'Autorita'   competente,   secondo   quanto   stabilito
dall'articolo 14. 
  5. L'autorizzazione generale nazionale e'  soggetta  alle  medesime
disposizioni dei commi 4 e 6 dell'articolo 12. 
  6. L'utilizzo dell'autorizzazione generale  nazionale  puo'  essere
negato,  annullato,  revocato  o  sospeso  secondo  quanto  stabilito
dall'articolo 14.