Art. 6 
 
                      Modifiche all'articolo 9 
           del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 
 
  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'alinea  dopo  le  parole  «all'articolo  7,   comma   1,»
aggiungere le seguenti «ferme restando le attribuzioni delle  regioni
e degli enti locali,»; 
    b) alla lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole «nelle
attivita' di cui all'articolo 7, comma 1,  della  legge  21  novembre
2000, n. 353, sulla base di accordi di programma»; 
    c) alla lettera b), dopo le parole  «d'intesa  con  le  regioni,»
aggiungere le seguenti «sulla base di accordi di programma,»; 
    d)  dopo  la  lettera  c)  e'  aggiunta   la   seguente   «c-bis)
espressione,  per  la  parte  di  competenza,  dei  pareri   di   cui
all'articolo 8 della legge 21 novembre 2000, n. 353.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il  testo  dell'  articolo  9  del  citato
          decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 9 (Attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco di specifiche competenze del  Corpo  forestale  dello
          Stato). - 1. In relazione a quanto previsto all'articolo 7,
          comma 1, ferme restando le  attribuzioni  delle  regioni  e
          degli enti locali, al Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
          sono attribuite le seguenti competenze del Corpo  forestale
          dello Stato in materia di lotta attiva contro  gli  incendi
          boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi: 
                a)  concorso  con  le  regioni  nel  contrasto  degli
          incendi boschivi con l'ausilio di mezzi da  terra  e  aerei
          nelle attivita' di cui all'articolo 7, comma 1, della legge
          21  novembre  2000,  n.  353,  sulla  base  di  accordi  di
          programma; 
                b) coordinamento  delle  operazioni  di  spegnimento,
          d'intesa  con  le  regioni,  sulla  base  di   accordi   di
          programma, anche per quanto concerne l'impiego  dei  gruppi
          di volontariato antincendi (AIB); 
                c) partecipazione  alla  struttura  di  coordinamento
          nazionale e a quelle regionali. 
                c-bis) espressione, per la parte di  competenza,  dei
          pareri di cui all'articolo 8 della legge 21 novembre  2000,
          n. 353. 
              2. Per l'espletamento delle competenze di cui al  comma
          1 ed in relazione al trasferimento delle risorse di cui  al
          successivo  articolo   13,   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno,  di  concerto  con   il   Ministro   per   la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione   ed   il
          Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono disciplinate: 
                a) l'individuazione, nell'ambito del Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, del servizio antincendio  boschivo  e
          la sua articolazione in strutture centrali e territoriali; 
                b) l'attivita' di coordinamento dei Nuclei  operativi
          speciali e dei Centri operativi  antincendio  boschivo  del
          Corpo forestale dello Stato, trasferita al Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, tramite le direzioni regionali. 
              3. Per le esigenze addestrative del personale impegnato
          nella lotta attiva contro gli incendi  boschivi  anche  con
          mezzi aerei, con specifici protocolli d'intesa adottati tra
          l'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili  del
          fuoco sono individuate modalita' di utilizzo congiunto  dei
          relativi  centri  di  formazione  confluiti  nell'Arma  dei
          carabinieri.»