Art. 7 Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e inquadrato secondo le corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017.».
Note all'art. 7: - Si riporta l'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Disposizioni concernenti altre attivita' del Corpo forestale dello Stato). - omissis 2. All'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con il personale trasferito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, ultimo periodo e inquadrato secondo le corrispondenze indicate nella tabella di equiparazione allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2017. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' adeguata la struttura organizzativa del predetto Ministero.»