Art. 8 Trattamento di dati per esigenze temporanee 1. E' consentito il trattamento dei dati personali per esigenze temporanee o in relazione a situazioni particolari che sono direttamente correlate all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' di polizia giudiziaria. 2. I dati personali di cui al comma 1 sono trattati nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4, 5 e 6. 3. I dati personali di cui al comma 1 sono conservati separatamente da quelli registrati permanentemente, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi specifici per i quali sono stati raccolti e, comunque, non oltre 10 anni dalla cessazione dell'esigenza o della situazione particolare che ne hanno reso necessario il trattamento. Si applicano i termini di conservazione di cui all'articolo 10 se tali dati rientrano nelle categorie dallo stesso previste. 4. Cessata l'esigenza o la situazione particolare, l'accesso ai dati di cui al comma 1 e' consentito ai soli operatori a cio' abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti in base alle indicazioni del capo dell'ufficio o del comandante del reparto e nell'ambito di specifiche attivita' informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.