Art. 9 
 
        Commissione nazionale per la tenuta della banca dati 
 
  1. Presso il Ministero della giustizia e' istituita la  Commissione
nazionale per la creazione e l'aggiornamento delle  domande  relative
alle materie oggetto  delle  verifiche  di  cui  all'articolo  8  del
presente regolamento. La Commissione  e'  nominata  con  decreto  del
Ministro della giustizia ed e' composta da nove componenti  e  da  un
presidente  designato  dal   Consiglio   nazionale   forense.   Della
commissione  fanno  parte,  oltre  ad  avvocati   iscritti   all'albo
designati  dal  Consiglio  nazionale  forense,  magistrati,  anche  a
riposo, e docenti universitari di ruolo in  materie  giuridiche,  che
non abbiano subito sanzioni disciplinari definitive.  La  Commissione
puo' operare anche attraverso  l'articolazione  in  sottocommissioni.
Quando un membro della Commissione cessa, per qualunque causa,  dalle
proprie funzioni, si procede alla  sua  sostituzione  con  le  stesse
modalita'  previste  per  la  nomina.  L'incarico  di  membro   della
commissione  e'  incompatibile  con  la  carica   di   Presidente   o
consigliere del Consiglio nazionale forense, nonche' con  l'eventuale
attivita' di docente di cui all'articolo 4 del presente regolamento. 
  2. La Commissione dura in carica quattro anni. Ai componenti  della
commissione non sono riconosciuti compensi, indennita' o  gettoni  di
presenza, in qualsiasi forma. Entro novanta giorni dalla  entrata  in
vigore del  presente  regolamento,  la  Commissione  nazionale  viene
nominata secondo le modalita' indicate nel presente articolo. 
  3. La commissione elabora, in conformita'  a  quanto  previsto  dal
presente regolamento  e  tenendo  conto  delle  linee  guida  di  cui
all'articolo 3, comma 3, le domande a risposta multipla da sottoporre
in sede di verifica locale e predispone la banca dati in modo da: 
    a) fornire le domande per le verifiche da espletare nelle materie
di cui all'articolo 3; 
    b) curarne l'aggiornamento ogni 6 mesi. 
  4. Le linee guida di cui all'articolo 3, comma 3, indicano anche le
date, l'ora e la durata in cui devono essere espletate  le  verifiche
intermedie e finale, per ciascun semestre del corso. Le domande della
Commissione nazionale sono trasmesse  telematicamente  al  Segretario
del Consiglio dell'ordine territoriale entro le  ore  12  del  giorno
fissato per la verifica, che le mette  a  disposizione  dei  soggetti
formatori  di  cui  all'articolo  2  in  una  piattaforma  telematica
accessibile esclusivamente dai medesimi. 
  5. I  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  presente
regolamento designano la commissione di valutazione interna  composta
in conformita' all'articolo 43,  comma  2,  lettera  d)  della  legge
professionale che svolge  i  compiti  previsti  dall'articolo  8  del
presente regolamento. La commissione dura in carica  due  anni  ed  i
suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per  altri
due. Ai componenti  non  sono  riconosciuti  compensi,  indennita'  o
gettoni di presenza, in qualsiasi  forma.  Agli  stessi  puo'  essere
riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio  delle
proprie funzioni. 
  6.  Gli  oneri  derivanti  dalle  spese  di   funzionamento   della
Commissione nazionale di cui  al  comma  1  e  delle  commissioni  di
valutazione interne di cui al comma  5  sono  posti  integralmente  a
carico dei Consigli dell'ordine o delle associazioni forensi, nonche'
degli altri soggetti organizzatori previsti dalla legge.