Art. 2 Clausola di neutralita' finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. A tal fine, fermo restando il numero massimo dei dirigenti della Polizia di Stato impiegati nell'ambito degli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza, all'incremento della dotazione organica della Scuola superiore di polizia di un posto di funzione di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia, conseguente alle previsioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera g), si provvede mediante la riduzione di un posto di funzione di vice consigliere ministeriale nell'ambito dello stesso Dipartimento.