Art. 2 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  delle  disposizioni   di   cui   al   presente
regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. 
  2.  Il  Dipartimento  della  pubblica   sicurezza   del   Ministero
dell'interno provvede agli adempimenti di cui al presente regolamento
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. A tal fine, fermo restando  il  numero  massimo
dei dirigenti della Polizia  di  Stato  impiegati  nell'ambito  degli
uffici del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  all'incremento
della dotazione organica della Scuola  superiore  di  polizia  di  un
posto di funzione di primo dirigente dei ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato che svolge funzioni  di  polizia,  conseguente  alle
previsioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera g),  si  provvede
mediante la riduzione di un posto di  funzione  di  vice  consigliere
ministeriale nell'ambito dello stesso Dipartimento.