Art. 3 
 
Falsificazione,  alterazione  o   soppressione   del   contenuto   di
  comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche 
 
  1. All'articolo 617-ter del  codice  penale,  approvato  con  regio
decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, dopo il secondo comma  e'  aggiunto
il seguente: «Nel  caso  previsto  dal  primo  comma  il  delitto  e'
punibile a querela della persona offesa.». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 617-ter del  codice
          penale, come modificato dal presente decreto: 
              «Art.   617-ter    (Falsificazione,    alterazione    o
          soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni
          telegrafiche  o  telefoniche).  -  Chiunque,  al  fine   di
          procurare a se' o ad altri un  vantaggio  o  di  recare  ad
          altri un danno, forma falsamente, in tutto o in  parte,  il
          testo  di  una  comunicazione  o   di   una   conversazione
          telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime in  tutto
          o in parte il contenuto  di  una  comunicazione  o  di  una
          conversazione telegrafica o  telefonica  vera,  anche  solo
          occasionalmente intercettata, e' punito, qualora ne  faccia
          uso o lasci che altri ne faccia uso, con la  reclusione  da
          uno a quattro anni. 
              La pena e' della reclusione da uno a cinque anni se  il
          fatto  e'  commesso  in  danno  di  un  pubblico  ufficiale
          nell'esercizio o a causa delle sue funzioni  ovvero  da  un
          pubblico ufficiale  o  da  un  incaricato  di  un  pubblico
          servizio con abuso dei poteri o con violazione  dei  doveri
          inerenti alla funzione o servizio o da chi  esercita  anche
          abusivamente la professione di investigatore privato. 
              Nel  caso  previsto  dal  primo  comma  il  delitto  e'
          punibile a querela della persona offesa.».