Art. 13 
 
 
Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione,  di
  volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita' 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto  del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche
al  personale  della  Polizia  di  Stato  e  del  Corpo  di   polizia
penitenziaria ai sensi dell'articolo 13, comma  3,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche  nei
casi previsti dall'articolo 17, comma 8, della legge 23  marzo  1983,
n. 78. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  5,  comma  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995,  n.
          394,   recante   «Recepimento    del    provvedimento    di
          concertazione del 20 luglio 1995 riguardante  il  personale
          delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)»: 
              «Art. 5. Indennita' di impiego operativo 
              (Omissis). 
              2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata
          in vigore del  presente  decreto  abbia  prestato  servizio
          nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e  6,  primo,
          secondo e terzo comma, e 7 della legge 23  marzo  1983,  n.
          78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1  del
          presente  articolo,  sono  maggiorate,  per  ogni  anno  di
          servizio effettivo prestato con percezione  delle  relative
          indennita' e per un periodo massimo complessivo di 20 anni,
          secondo le percentuali indicate nella  tabella  VI  annessa
          alla legge 23 marzo 1983, n. 78. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  13,  comma  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,  n.
          254, recante «Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  le
          Forze di polizia ad ordinamento civile e del  provvedimento
          di concertazione delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed  al
          biennio economico 1998-1999»: 
              «Art. 13. Indennita' di impiego operativo per attivita'
          di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio,  di  imbarco  e
          relative indennita' supplementari 
              (Omissis). 
              3. Per il personale della Polizia di Stato,  del  Corpo
          della Polizia Penitenziaria e  del  Corpo  Forestale  dello
          Stato si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  5,
          comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394
          del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalita' e
          nelle misure ivi stabilite.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          marzo 1983, 78, recante «Aggiornamento della  L.  5  maggio
          1976,  n.  187,  relativa  alle  indennita'  operative  del
          personale militare»: 
              «Art. 17. Norme di corresponsione e cumulabilita' delle
          indennita' 
              Le indennita' previste dai precedenti articoli 2, 3, 4,
          5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione  per  il  trattamento
          piu' favorevole e le  eccezioni  stabilite  dalla  presente
          legge non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennita'  e
          le indennita' di cui ai commi primo e secondo dell'articolo
          9  della  presente  legge  non  sono  cumulabili   con   le
          indennita' per servizio d'istituto di  cui  alla  legge  23
          dicembre 1970, n. 1054, e successive  modificazioni,  salvo
          quanto disposto dal secondo  comma  dell'articolo  1  della
          legge 5 agosto 1978, n. 505. 
              Tuttavia, il personale che si trovi  in  condizioni  di
          aver diritto ad una delle indennita' di cui  ai  precedenti
          articoli 2, 3, 4 e 7 e sia gia' provvisto di indennita'  di
          aeronavigazione  o  di  volo  conserva  il  trattamento  in
          godimento.  Qualora  la  misura  di  tale  trattamento  sia
          inferiore  a  quella  dell'indennita'  di  cui  ai   citati
          articoli 2,  3,  4  e  7,  queste  ultime  indennita'  sono
          corrisposte per la differenza. 
              Ai piloti e agli  specialisti  che  svolgono  attivita'
          aeronavigante o  di  volo  con  aeromobili  imbarcati  sono
          corrisposte, in deroga al divieto di cumulo  stabilito  dal
          precedente primo comma, le indennita' di aeronavigazione  o
          di volo e  l'indennita'  d'imbarco,  delle  quali  la  piu'
          favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta  al
          25  per  cento.  Le  indennita'  supplementari  di  cui  ai
          precedenti  articoli  9,  10  e  11,   salvo   l'indennita'
          supplementare di  comando  navale,  non  sono  suscettibili
          degli aumenti  percentuali  previsti  dall'articolo  5  del
          regolamento sugli assegni  d'imbarco  approvato  con  regio
          decreto   15   luglio   1938,   n.   1156,   e   successive
          modificazioni. 
              Ai piloti, agli  specialisti  e  ai  paracadutisti  che
          svolgono   attivita'   aeronavigante,   di   volo   o    di
          paracadutismo presso  comandi,  grandi  unita',  reparti  e
          supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi  sono
          corrisposte in deroga al divieto  di  cumulo  stabilito  al
          primo comma, le indennita' di aeronavigazione e di  volo  e
          la indennita' di cui  al  secondo  comma  dell'articolo  3,
          delle quali la piu' favorevole in misura intera  e  l'altra
          ridotta all'8 per cento. 
              Le indennita' indicate  al  primo  comma  del  presente
          articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo  21
          della legge 27 maggio 1970, n. 365. 
              L'indennita' d'impiego operativo di cui all'articolo  2
          spettante agli  ufficiali  e  sottufficiali  dell'Esercito,
          della Marina e dell'Aeronautica e' sospesa o  ridotta  solo
          nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle
          stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo. 
              Nel primo comma dell'articolo 5 delle  norme  approvate
          con  il  regio  decreto-legge  20  luglio  1934,  n.  1302,
          convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n.  808,  le
          parole  «e'  sospesa  salvo  il  disposto  del   successivo
          articolo 8» sono sostituite  dalle  altre:  «e'  sospesa  o
          ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste  per  lo
          stipendio, salvo il disposto del successivo articolo 8». 
              Le indennita' di cui  agli  articoli  3,  4,  7  e  14,
          nonche' tutte quelle supplementari previste  ai  precedenti
          articoli, fermo comunque il diritto all'indennita'  di  cui
          all'articolo  2,  non  sono  corrisposte  al  personale  in
          licenza straordinaria, al personale  assente  dal  reparto,
          dalla nave o dal servizio per infermita' quando  questa  si
          protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo  il  disposto
          dell'articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento
          economico di missione con percezione della relativa diaria,
          frequenta corsi  presso  le  accademie,  le  scuole  e  gli
          istituti di forza armata o interforze,  nonche'  presso  le
          universita' o all'estero. 
              Salvo  quanto  disposto   dalla   presente   legge   le
          indennita' di imbarco, di aeronavigazione,  di  volo  o  di
          pilotaggio vengono corrisposte con  le  modalita'  previste
          rispettivamente dal regolamento sugli  assegni  di  imbarco
          approvato con regio decreto 15  luglio  1938,  n.  1156,  e
          successive modificazioni, e dalle norme  approvate  con  il
          regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302, convertito
          in legge dalla legge 4 aprile 1935, n.  808,  e  successive
          modificazioni. 
              Le misure giornaliere delle indennita' stabilite  dalla
          presente legge, nei casi in cui occorra determinarle,  sono
          pari ad un trentesimo di quelle mensili. 
              Le disposizioni della  presente  legge  concernenti  le
          indennita' di aeronavigazione,  di  volo  di  pilotaggio  e
          relative indennita' supplementari valgono anche, in  quanto
          applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di
          truppa dei reparti di  volo  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza e per  il  personale  dei  reparti  di  volo  della
          polizia di Stato  in  possesso  del  brevetto  militare  di
          pilota,  osservatore  o  specialista  o  facenti  parte  di
          equipaggi  fissi  di  volo  o  che  frequentano  corsi   di
          pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.».