Art. 25 
 
 
             Licenza straordinaria per congedo parentale 
 
  1. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  34  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli  minori  di
sei  anni  che  intende  avvalersi  del  congedo  parentale  previsto
dall'articolo 32 del medesimo decreto  legislativo,  e'  concessa  la
licenza  straordinaria  di  cui  all'articolo  48  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla  misura
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco  di
sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto  per  il
medesimo istituto. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano
anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Ai fini dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al  comma  1,  il
personale e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita',  a
preavvisare l'ufficio di  appartenenza  almeno  cinque  giorni  prima
della data di inizio della licenza. 
  3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre  anni
i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del  decreto  legislativo
16 marzo 2001, n.  151,  non  comportano  riduzione  del  trattamento
economico, fino ad un massimo di cinque giorni  lavorativi  nell'arco
di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui  al
comma 1. 
  4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e  gli
otto anni ciascun genitore ha diritto ad  astenersi  alternativamente
dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per  i  quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione. 
  5. In caso di parto prematuro alle  lavoratrici  madri  spettano  i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del parto che vengono aggiunti  al  periodo  di  astensione  dopo  il
parto. Qualora il  figlio  nato  prematuro  abbia  necessita'  di  un
periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o  private,
la madre ha facolta' di riprendere  effettivo  servizio  richiedendo,
previa presentazione di  un  certificato  medico  attestante  la  sua
idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo  di  congedo
obbligatorio post-partum  e  del  periodo  ante-partum,  qualora  non
fruito, a decorrere dalla  data  di  effettivo  rientro  a  casa  del
bambino. 
  6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo  nazionale  ed
internazionale di cui all'articolo  36  del  decreto  legislativo  16
marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di  licenza
straordinaria  senza  assegni  non   computabile   nel   limite   dei
quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza  non  riduce  le
ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita'  di
servizio. 
  7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di  paternita'
e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera. 
  8. I riposi giornalieri di cui agli  articoli  39  e  seguenti  del
decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono  sul  periodo
di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'. 
  9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo,  i  benefici  di
cui al  presente  articolo  si  applicano  dalla  data  di  effettivo
ingresso del bambino nella famiglia. 
 
          Note all'art. 25: 
              Per i testi degli articoli 32, 34, 36,  39  e  47,  del
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si vedano le note
          all'articolo 8. 
              Per il testo  dell'articolo  48  del  Presidente  della
          Repubblica 31  luglio  1995,  n.  395  si  vedano  le  note
          all'articolo 24.