Art. 2 
 
                 Misure urgenti per il completamento 
                    dei piani di crisi aziendale 
 
  1. All'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole: «concesse entro la data del  31  dicembre  2016  e  aventi
durata con effetti nell'anno 2017.» sono sostituite  dalle  seguenti:
«aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e  durata  fino
al 31 dicembre 2017.».