Art. 2 Misure urgenti per il completamento dei piani di crisi aziendale 1. All'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017.» sono sostituite dalle seguenti: «aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017.».