Art. 7 
 
          Personale dei ruoli speciali antincendio boschivo 
 
  1. Per il personale  appartenente  ai  ruoli  speciali  antincendio
boschivo  (AIB)  a  esaurimento,  l'assegno  ad   personam   di   cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), ultimo periodo, della
legge 7 agosto 2015, n. 124 viene riassorbito,  sino  a  concorrenza,
dai miglioramenti economici di cui al presente decreto. 
 
          Note all'art. 7: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, lettera a),
          numero 2), ultimo periodo, della legge 7  agosto  2015,  n.
          124   recante   «Deleghe   al   Governo   in   materia   di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.»: 
              «Art. 8  (Riorganizzazione  dell'amministrazione  dello
          Stato). - (Omissis). 
              2) in caso di assorbimento del  Corpo  forestale  dello
          Stato, anche in un'ottica di razionalizzazione  dei  costi,
          il transito del personale nella relativa Forza di  polizia,
          nonche'  la  facolta'  di  transito,  in   un   contingente
          limitato, previa determinazione delle  relative  modalita',
          nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza
          delle funzioni alle stesse attribuite  e  gia'  svolte  dal
          medesimo  personale,  con   l'assunzione   della   relativa
          condizione, ovvero in altre amministrazioni  pubbliche,  di
          cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle
          relative  dotazioni  organiche,  con  trasferimento   delle
          corrispondenti  risorse   finanziarie.   Resta   ferma   la
          corresponsione,  sotto  forma  di   assegno   ad   personam
          riassorbibile con i successivi miglioramenti  economici,  a
          qualsiasi    titolo    conseguiti,    della     differenza,
          limitatamente  alle  voci  fisse  e  continuative,  fra  il
          trattamento economico percepito  e  quello  corrisposto  in
          relazione  alla  posizione  giuridica   ed   economica   di
          assegnazione. 
              (Omissis).».