Art. 3 Assegno di specificita' 1. A decorrere dal 1° ottobre 2017 al personale di cui all'articolo 1 e' attribuito un assegno di specificita' in ragione del ruolo, del grado di responsabilita' e dell'anzianita' di servizio maturata a decorrere dalla data di immissione nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le misure previste nella tabella di seguito riportata: ===================================================================== | | Personale con | Personale con | Personale con | | | anzianita' di | anzianita' di | anzianita' di | | | servizio pari o |servizio pari o |servizio pari o | | | maggiore di 14 | maggiore di 22 | maggiore di 28 | |Qualifiche dei | anni Incrementi |anni Incrementi |anni Incrementi | | ruoli del |mensili lordi dal| mensili lordi | mensili lordi | | personale | 1° ottobre 2017 | dal 1° ottobre | dal 1° ottobre | | direttivo | (euro) | 2017 (euro) | 2017 (euro) | +===============+=================+================+================+ | Direttore | | | | | vicedirigente | | | | | con scatto 26 | | | | | anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | vicedirigente | | | | | con scatto 16 | | | | | anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | vicedirigente | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ |Vice direttore | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | medico | | | | | vicedirigente | | | | | con scatto 26 | | | | | anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | medico - | | | | | vicedirigente | | | | | con scatto 16 | | | | | anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | medico - | | | | | vicedirigente | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | medico | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ |Vice direttore | | | | | medico | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | ginnico - | | | | | sportivo | | | | | vicedirigente | | | | | con scatto 26 | | | | | anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | ginnico - | | | | | sportivo | | | | | vicedirigente | | | | | con scatto 16 | | | | | anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | ginnico - | | | | | sportivo | | | | | vicedirigente | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | ginnico - | | | | | sportivo | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ |Vice direttore | | | | | ginnico - | | | | | sportivo | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | vicedirigente | | | | |AIB con scatto | | | | | 26 anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | vicedirigente | | | | |AIB con scatto | | | | | 16 anni | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore | | | | | vicedirigente | | | | | AIB | 109,85| 167,38| 208,71| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ | Direttore AIB | 96,92| 147,69| 184,15| +---------------+-----------------+----------------+----------------+ 2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) mantiene l'anzianita' di servizio maturata nel Corpo forestale dello Stato anche ai fini dell'attribuzione dell'assegno di cui al comma 1, in relazione alla continuita' delle funzioni svolte nelle posizioni di provenienza e di assegnazione successiva al transito. 3. Le misure mensili di cui al comma 1 sono corrisposte per tredici mensilita'. 4. Le misure di cui al comma 1 non sono cumulabili, si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita', ove spettante, e non rientrano nella base contributiva di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 ai fini della determinazione dell'indennita' di buonuscita.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»: «Art. 15. (Personale che transita nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. In relazione al transito di cui all'articolo 12 e per assolvere alle specifiche competenze di cui all'articolo 9, sono istituiti i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come da tabella B allegata al presente decreto, nei quali e' inquadrato, secondo le corrispondenze indicate nella predetta tabella, mantenendo la stessa anzianita' di servizio e lo stesso ordine di ruolo, il personale che transita dal Corpo forestale dello Stato. Conseguentemente, i ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono rideterminati come da tabella C allegata al presente decreto. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, recante «Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato»: «Art. 38. (Base contributiva). - La base contributiva e' costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonche' dei seguenti assegni: indennita' di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 , per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato; indennita' prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728 , per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; assegno annuo previsto dall'art. 12 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580 , convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato; assegno annuo previsto dall'art. 12, L. 30 luglio 1973, n. 477 , per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 , per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' per i sottufficiali e per i militari di truppa; assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica. Concorrono altresi' a costituire la base contributiva gli assegni e le indennita' previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale. Per particolari categorie di personale, per le quali non e' agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attivita' che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo e' stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.».