Art. 4 Incremento della retribuzione accessoria per l'anno 2017 1. In ragione dell'impegno profuso in contesti emergenziali dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'anno 2017, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018 confluiscono, per l'importo di euro 596.205,07, nel fondo di produttivita' di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250 per essere destinate alla corresponsione di un elemento retributivo accessorio una tantum al personale di cui all'articolo 1 pari ad euro 72,14 per dodici mensilita' lordo dipendente.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2018, recante «Riparto del fondo per l'operativita' del soccorso pubblico»: «Art. 2. (Modalita' di utilizzazione delle risorse disponibili nel fondo per l'operativita' del soccorso pubblico). - (Omissis). 3. Per il solo anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, lettera a), con le procedure negoziali di cui al comma 2, viene altresi' valorizzato l'impegno del personale non dirigente del Corpo in contesti emergenziali anche attraverso misure di incremento della retribuzione accessoria valide per una sola annualita'.». - Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - biennio economico 2008-2009»: «Art. 5. (Fondo di produttivita'). - 1. Il Fondo di produttivita' per il personale direttivo di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, come incrementato dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, e' aumentato dalle seguenti risorse annue: a) per l'anno 2008: 7.400,00 euro; b) per l'anno 2009: 28.100,00 euro. 2. Gli importi di cui al comma precedente non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato e non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. Restano ferme le disposizioni relative alla composizione del predetto Fondo ed all'utilizzo dello stesso. 4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».