Art. 4 
 
              Incremento della retribuzione accessoria 
                           per l'anno 2017 
 
  1. In ragione dell'impegno profuso  in  contesti  emergenziali  dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'anno 2017,  le  risorse  di
cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 febbraio 2018 confluiscono, per l'importo di euro
596.205,07, nel fondo di produttivita'  di  cui  all'articolo  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 250  per
essere destinate  alla  corresponsione  di  un  elemento  retributivo
accessorio una tantum al personale di cui all'articolo 1 pari ad euro
72,14 per dodici mensilita' lordo dipendente. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  3,  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  14
          febbraio   2018,   recante   «Riparto   del    fondo    per
          l'operativita' del soccorso pubblico»: 
              «Art. 2.  (Modalita'  di  utilizzazione  delle  risorse
          disponibili  nel  fondo  per  l'operativita'  del  soccorso
          pubblico). - (Omissis). 
              3. Per il solo anno 2017, nell'ambito delle risorse  di
          cui al comma 1, lettera a), con le procedure  negoziali  di
          cui al comma 2, viene altresi'  valorizzato  l'impegno  del
          personale non dirigente del Corpo in contesti  emergenziali
          anche attraverso misure di  incremento  della  retribuzione
          accessoria valide per una sola annualita'.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5, del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  19  novembre  2010,  n.  250,
          recante  «Recepimento   dell'accordo   sindacale   per   il
          personale direttivo e dirigente  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco - biennio economico 2008-2009»: 
              «Art. 5. (Fondo di produttivita'). -  1.  Il  Fondo  di
          produttivita'   per   il   personale   direttivo   di   cui
          all'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
          29 novembre 2007, come incrementato  dall'articolo  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio  2008,  e'
          aumentato dalle seguenti risorse annue: 
                a) per l'anno 2008: 7.400,00 euro; 
                b) per l'anno 2009: 28.100,00 euro. 
              2.  Gli  importi  di  cui  al  comma   precedente   non
          comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico  dello
          Stato  e  non  hanno  effetto  di  trascinamento  nell'anno
          successivo. 
              3.  Restano  ferme  le   disposizioni   relative   alla
          composizione  del  predetto  Fondo  ed  all'utilizzo  dello
          stesso. 
              4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
          di competenza sono conservate  per  le  medesime  esigenze,
          nell'anno successivo.».