Art. 10 
 
 
                Deroghe per l'impiego di riproduttori 
 
  1. Il Ministero, su  parere  del  Centro  di  ricerca  zootecnia  e
acquacoltura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e  l'analisi
dell'economia  agraria  e  sentite  le  regioni   interessate,   puo'
autorizzare, anche in deroga  a  quanto  stabilito  nell'articolo  7,
l'impiego di riproduttori e di materiale di  riproduzione  animale  a
fini di ricerca e di sperimentazione.