Art. 10 
 
                        Regolamenti didattici 
 
  1.  Le  scuole  superiori  per  mediatori  linguistici  adottano  i
regolamenti didattici dei corsi di secondo ciclo in conformita'  agli
obiettivi  formativi  qualificanti   e   alle   attivita'   formative
indispensabili individuate per la classe delle lauree  magistrali  in
Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94). 
  2. Per il conseguimento del titolo di studio di  secondo  ciclo  e'
prevista la presentazione di un progetto finale,  elaborato  in  modo
originale dallo studente sotto la guida di  un  relatore  scelto  tra
professori e ricercatori universitari afferenti  ai  settori  di  cui
all'allegato 1, lettera b), del presente regolamento. 
  3. Della Commissione per la prova finale per il  conseguimento  del
titolo  di  secondo  ciclo  fanno  parte  un  docente   universitario
afferente ai settori di cui all'allegato 1, lettera b), del  presente
regolamento e un esperto, entrambi designati dal Ministero. 
  4.  Le  scuole  superiori   per   mediatori   linguistici   possono
organizzare, in accordo con enti pubblici e privati, stage e tirocini
curriculari   ed   extracurriculari   per   gli   specifici   profili
professionali. 
  5. I corsi di secondo ciclo, in considerazione  della  loro  natura
professionalizzante,  non  possono  essere   erogati   in   modalita'
telematica. 
  6. Il  regolamento  didattico  e'  adottato  e  modificato  con  le
procedure previste nello statuto della scuola superiore per mediatori
linguistici. Le modifiche apportate  sono  approvate  dal  Ministero,
sentita la Commissione.